COVID-19: OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

 

Con l’approvazione del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) del 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato introdotto, ai sensi dell’art. 83, l’obbligo per i datori di Lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Lo stesso articolo 83, al comma 2, specifica che per i datori di lavoro che, in base alla valutazione dei rischi, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, saranno tenuti a nominare un medico per il periodo di emergenza almeno fino al 31 luglio 2020, o richiedere la sorveglianza ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali.
Con l’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza, nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

La sorveglianza sanitaria periodica, già in atto nelle aziende soggette, non va interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Occorre attenersi alle segnalazioni del medico competente aziendale nel caso in cui questi rilevi situazioni di particolari fragilità o patologie dei lavoratori (attuali e pregresse), per provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene 
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

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