COVID-19: NUOVA REGOLAMENTAZIONE REGIONALE PER L’UTILIZZO DELLE PISCINE, ANCHE ANNESSE A STRUTTURE RICETTIVE

 

L’ultimo DPCM del 11 giugno 2020 ha confermato le precedenti disposizioni inerenti l’attività sportiva di base e l’attività motoria in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati dando il via libera allo svolgimento dello sport di contatto a decorrere dal 25 giugno 2020.

In particolare, per quanto riguarda le piscine, le indicazioni si applicano alle strutture pubbliche e anche a quelle finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.), per le quali valgono le medesime disposizioni, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti.
Oltre a tutte le misure di sicurezza e di igiene dettate dalle linee guida elaborate e rilasciate dalla Conferenza delle Regioni, evidenziamo le seguenti prescrizioni che devono essere adottate dall’Azienda e/o gestore dell’impianto:

• predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate e prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti;

• programmare e pianificare le attività il più possibile in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro.

• privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

• la densità di affollamento in vasca deve essere calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, è necessario assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati;

• al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione, garantire l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.

• prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata;

• tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

Per informazioni e per la predisposizione dei piani di autocontrollo delle piscine, regolamenti e analisi delle acque è possibile contattare:

Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

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