Il datore di lavoro risponde se è accertato il dolo o la colpa in violazione dei protocolli
L’Inail ha precisato che, per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali e dal riconoscimento come infortunio sul lavoro, non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
Il Decreto Legislativo “Liquidità”, convertito in legge con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 6 giugno 2020, ha sancito che in occasione di infortunio indennizzato dall’INAIL in conseguenza del rischio di contagio da Covid-19, viene perimetrata la responsabilità del datore di lavoro che è configurabile solo in caso di violazione dei protocolli e delle linee guida governative e regionali.
La configurabilità della responsabilità civile e penale del datore di lavoro è resa particolarmente difficoltosa dalle molteplici modalità di contagio e dalle mutevoli prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, in continuo aggiornamento da parte delle autorità, in considerazione dell’andamento dell’epidemia.
I presupposti per un indennizzo da parte dell’Inail per la tutela degli infortuni sul lavoro e per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, infatti, sono differenti. Le responsabilità, infatti, devono essere rigorosamente accertate, con la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Per questo motivo, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Inail non ha rilievo in sede penale, in quanto vige la presunzione di innocenza e l’onere della prova a carico del pubblico ministero. Anche in sede civile, è necessario l’accertamento della colpa del datore di lavoro nell’aver causato l’evento dannoso, per configurare una responsabilità.
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