Mai così conveniente – Gratuita per Alberghi e Terme
Il Decreto Agosto n. 104/2020 ha introdotto all’articolo 110 una nuova – e particolarmente conveniente – forma di rivalutazione dei beni di impresa presenti al 31/12/2019, da effettuare nel bilancio 2020.
BENEFICI
Molte aziende sono interessate a valutare tali possibilità di rivalutazione:
– quelle con risultati positivi e/o con intenzioni di cessione o sostituzione dei beni, al fine di beneficiare del risparmio fiscale derivante da maggiori ammortamenti e da minori plusvalenze all’atto della vendita;
– quelle con difficoltà reddituali da Covid-19 poichè la rivalutazione porta ad un incremento del patrimonio netto contabile, utile per la copertura delle perdite;
– quelle che hanno riscattato beni in leasing o hanno concluso il processo di ammortamento contabile, mentre il valore di mercato è superiore, in quanto potranno rappresentare in bilancio una più corretta e veritiera situazione patrimoniale;
– in ogni caso, una migliore dotazione patrimoniale si traduce in bilanci più favorevolmente accolti dal sistema del credito bancario e/o di terzi.
MODALITÀ
In merito alle modalità applicative, si evidenzia che:
– l’imposta sostitutiva di rivalutazione è pari al 3%, senza alcuna differenziazione tra beni ammortizzabili o meno (nella precedente rivalutazione le aliquote erano pari al 12% e 10%);
– è possibile rivalutare ciascun singolo bene, senza alcun riferimento alle “categorie omogenee”, a scelta tra beni materiali e immateriali (no beni merce), e partecipazioni;
– il costo rivalutato rileva fin dal 2021 ai fini dell’ammortamento;
– permane il differimento al 2024 (4° periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione della rivalutazione) per gli effetti ai fini della plusvalenza;
– è possibile procedere alla rivalutazione gratuita con effetti meramente civilistici;
– è prevista la rivalutazione “gratuita” con validità fiscale per le imprese del settore alberghiero e termale;
– il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato pagando il 10% di imposta sostitutiva (per le società di capitali).
RIVALUTAZIONE ALBERGHI: I CHIARIMENTI
Con la risposta all’interpello n. 200 del 23 marzo 2021 l’ Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti contributi per l’applicazione della rivalutazione gratuita al settore alberghiero e termale:
– la rivalutazione gratuita è ammessa oltre che per le società di capitali, anche per le altre imprese, comprese quindi anche le società di persone;
– tale possibilità è consentita anche se il soggetto non svolge direttamente attività alberghiera, ovvero è il proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto al soggetto esercente tale attività;
– non pare invece che il medesimo beneficio possa competere nel caso di semplice locazione dell’immobile oggetto dell’attività alberghiera;
– in merito alla definizione di settore alberghiero, l’interpretazione che pare maggiormente convincente è quella legata al codice Ateco delle attività svolte; soluzione che è stata peraltro proposta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2020 in relazione al credito d’imposta locazioni e affitto d’azienda (che come noto, prevede delle disposizioni di favore per il settore alberghiero);
– condividendo questa tesi, il beneficio dovrebbe spettare nel caso di esercizio di attività riferibili ai codici Ateco relativi alla divisione “55-Alloggi”, così come il codice Ateco 96.04.20 “Stabilimenti termali” (nel caso di aziende affittate, tali codici dovrebbero contraddistinguere l’attività svolta dall’affittuario).
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