Non vi sono particolari variazioni conseguenti ai recenti provvedimenti del governo riguardo alle misure che le imprese devono adottare per limitare il contagio da Covid-19.
Resta quindi prescritto l’obbligo di adottare specifici protocolli in applicazione delle linee guida previste dalle autorità, per garantire la sicurezza di tutti gli operatori, dei clienti e dei fornitori, nonché per diffondere una cultura della prevenzione e trasmettere fiducia e senso di responsabilità.
Lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.
Lo ha stabilito il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 entrato in vigore l’8 ottobre. I successivi DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020 confermano le principali misure di sicurezza, disponendo ulteriori restrizioni finalizzate al contrasto ed il contenimento del virus.
TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ
– Ristoranti, gelaterie, pasticcerie e bar, ecc, dovranno chiudere alle ore 24 e dalle ore 18 si potrà solo consumare ai tavoli, con un massimo di sei persone per tavolo, mentre saranno vietate le consumazioni in piedi davanti al locale. Restano consentite la “ristorazione con consegna a domicilio”senza limiti di orari e la “ristorazione con asporto” fino alle ore 24.
In Regione Piemonte è vietata la vendita per asporto di alcolici dalle ore 21 alle ore 7, ai sensi del DPGR n. 109 del 16 ottobre 2020.
Introdotto l’obbligo per esercenti di esporre all’ingresso del locale un CARTELLO che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base del protocollo anti-contagio e delle linee guida vigenti.
La Regione Piemonte ha vietato inoltre, a far data dal 18 ottobre 2020, l’apertura di qualunque attività commerciale al dettaglio dalle ore 24 alle ore 5, salva l’attività delle farmacie.
– Il governo vieta le feste all’aperto e al chiuso.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti.
È rivolta una forte raccomandazione a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o persone non conviventi.
– Resta consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte presso “palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati o altre strutture che svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico”, nel rispetto delle norme, senza assembramento, in conformità con le linee guida ed i protocolli vigenti.
Sono sospesi gli sport di contatto a livello amatoriale.
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
OBBLIGO MASCHERINE
Permane l’obbligo di mantenere sempre a disposizione i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina), che saranno obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso.
L’obbligo della mascherina viene inoltre esteso ai luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Rimangono esclusi da predetti obblighi i soggetti che svolgono attività sportive, i bambini di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
L’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico oppure di maschere FP2 (entrambe considerate Dispositivi di Protezione Individuale idonei), a discapito delle mascherine di tipo “filtrante o lavabile” è un obbligo di legge nel momento in cui si è impossibilitati di mantenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
L’utilizzo corretto e puntuale di DPI idonei, inoltre consente, in caso di contagi in azienda, di evitare quarantene di collegi che sono stati nel medesimo luogo di lavoro con soggetti positivi.
Infatti eventuali lavoratori che si sono trovati in locali chiusi con casi positivi al tampone, senza che gli stessi indossassero mascherine, oppure a distanze inferiori a 2 metri privi di idonei DPI, dovrebbero rimanere in quarantena e quindi impossibilitati a lavorare.
LINEE GUIDA E PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO
L’8 ottobre 2020 sono state aggiornate le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, mentre rimane invariato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, da considerarsi come utile guida per i datori di lavoro per l’adozione delle misure di sicurezza da trascrivere all’interno del protocollo aziendale e da applicare nella propria attività.
In conformità a ciò, tutte le aziende devono predisporre ed attuare uno specifico protocollo anti-contagio, al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni previste dai Decreti, sia nei confronti del personale dipendente, sia dei soggetti esterni.
AGGIORNAMENTO D.LGS. N. 81 DEL 2008
In attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, viene disposto l’inserimento della voce “sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” (sezione VIRUS) nell’Allegato XLVI (elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo) del D.Lgs. 81/08 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Tale agente biologico viene classificato come appartenente al gruppo 3 (ossia agente che può causare malattie gravi in soggetti umani), costituisce rischio serio per i lavoratori e può propagarsi nella comunità.
Di conseguenza, a titolo esemplificativo, i datori di lavoro delle attività del settore Sanitario, Agricolo, Contatto con animali e/o prodotti di origine animale, Smaltimento rifiuti ed Impianti per la depurazione di acque di scarico, devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi inserendo il nuovo agente biologico SARS-CoV-2.
SANZIONI
In caso di violazione delle regole anti-contagio, incluso il nuovo obbligo in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si ricorda che trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria – prevista dall’articolo 4, comma 1 del DL 19/2020 – da 400 a 1000 euro. Se la violazione è commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell’esercizio o della attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Sanzioni più severe sono previste in caso di inosservanza dell’obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi sicurezza.
IL SERVIZIO DELL’A.C.A.
Gli uffici dell’A.C.A. sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili per adeguarsi alle disposizioni legislative, per la scelta delle misure di sicurezza più adatte alle diverse realtà lavorative e per la predisposizione del PROTOCOLLO DI SICUREZZA previsto per il contrasto ed il contenimento del virus e per l’aggiornamento del documento di valutazione rischio biologico.
Il nostro servizio prevede:
• check up di valutazione criticità;
• valutazione misure di sicurezza necessarie per tipologia di azienda, protocolli, informative, cartellonistica, dispositivi di protezione individuali, barriere, misure di sanificazione, soluzioni per la gestione dell’attività, ecc;
• formazione e informazione continua sui protocolli di sicurezza;
• aggiornamento documento valutazione rischio biologico.
Ricordiamo inoltre che, alla luce dell’evoluzione normativa che si è susseguita nel periodo di emergenza, le ditte che hanno già adottato il Protocollo Anti-contagio dovranno provvedere al suo eventuale aggiornamento.
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
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