Gli esercenti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, documentano l’avvenuta cessione o prestazione con il rilascio di un documento commerciale, salvo che non sia emessa per richiesta del cliente la fattura.
Il documento commerciale può essere rilasciato:
– su supporto cartaceo, con dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
– in forma elettronica, previo accordo con il destinatario, in grado di garantire l’autenticità e l’integrità.
Qualora sia integrato con il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente, il documento acquisisce valore fiscale e consente:
– la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
– la deduzione/detrazione degli oneri ai fini IRPEF;
– l’emissione della fattura differita.
Il documento commerciale deve contenere:
– data e ora di emissione;
– numero documento;
– dati anagrafici / ragione sociale del soggetto emittente, numero di partita IVA e ubicazione dell’esercizio;
– oppure nome e cognome del soggetto emittente, se persona fisica;
– dicitura “documento commerciale di vendita o prestazione”;
– descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi con il relativo corrispettivo;
– colonna aliquota IVA (espressa in percentuale o con i codici natura);
– importo totale complessivo con specifica “di cui IVA” (campo da impostare a zero per i soggetti che ventilano i corrispettivi);
– specifica del pagamento, contante o elettronico o non riscosso;
– numero del Registratore Telematico.
In calce al documento può essere inserita una “appendice”, eventualmente staccabile, nella quale riportare dati o immagini che l’esercente reputa opportuni per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente).