CORRISPETTIVI TELEMATICI – IL DOCUMENTO COMMERCIALE

 

Gli esercenti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, documentano l’avvenuta cessione o prestazione con il rilascio di un documento commerciale, salvo che non sia emessa per richiesta del cliente la fattura.

Il documento commerciale può essere rilasciato:

– su supporto cartaceo, con dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;

– in forma elettronica, previo accordo con il destinatario, in grado di garantire l’autenticità e l’integrità.

Qualora sia integrato con il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente, il documento acquisisce valore fiscale e consente:

– la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;

– la deduzione/detrazione degli oneri ai fini IRPEF;

– l’emissione della fattura differita.

Il documento commerciale deve contenere:

– data e ora di emissione;

– numero documento;

– dati anagrafici / ragione sociale del soggetto emittente, numero di partita IVA e ubicazione dell’esercizio;

– oppure nome e cognome del soggetto emittente, se persona fisica;

– dicitura “documento commerciale di vendita o prestazione”;

– descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi con il relativo corrispettivo;

– colonna aliquota IVA (espressa in percentuale o con i codici natura);

– importo totale complessivo con specifica “di cui IVA” (campo da impostare a zero per i soggetti che ventilano i corrispettivi);

– specifica del pagamento, contante o elettronico o non riscosso;

– numero del Registratore Telematico.

In calce al documento può essere inserita una “appendice”, eventualmente staccabile, nella quale riportare dati o immagini che l’esercente reputa opportuni per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente).

 

 

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