A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 12 marzo 2019 sulle certificazioni e del DM 7552 del 02/08/2018, dal 1° agosto 2019 sono attive alcune novità operative nel piano dei controlli delle DOP e delle IGP.
Per la commercializzazione, etichettatura e presentazione dei vini Doc, Docg e IGT, le partite di vino devono essere necessariamente sottoposte ad un esame analitico e organolettico che ne certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. Tra le novità principali, per le IGT è stato introdotto il controllo e l’analisi chimico-fisica, effettuata su un campione rappresentativo del 10% della produzione complessiva.
Il nuovo decreto prevede, ai fini del controllo e della certificazione, per le aziende le seguenti modalità di comunicazione:
• registrare i dati relativi alle operazioni di cantina effettuate, direttamente sul registro telematico dei vini presente nell’ambito del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale, messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), e comunicazione tempestiva tramite pec dell’avvenuta registrazione
• continuare a fornire tutti i dati direttamente all’organismo di controllo, come da prassi.
L’azienda non può utilizzare contemporaneamente i due metodi di comunicazione.
Nel caso si intendano inserire i dati nel SIAN (anche tramite web service), si dovranno rispettare le prescrizioni e mantenere scrupolosamente aggiornato il registro con le seguenti tempistiche:
• in caso di cessione o trasferimento di prodotto sfuso atto a divenire DO, la comunicazione dovrà avvenire entro il terzo giorno lavorativo successivo alla cessione;
• nel caso di imbottigliamenti, la comunicazione dovrà essere effettuata non oltre 7 giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni;
• l’azienda dovrà avvisare sistematicamente la sede competente per la DO/IG dell’avvenuto aggiornamento del SIAN.
Il mancato rispetto delle tempistiche indicate, verrà segnalato alle autorità competenti.
Il nuovo piano dei controlli prevede il richiamo dal mercato del prodotto già commercializzato, in caso di non conformità grave per non rispondenza alle caratteristiche accertate:
– dei contenitori utilizzati per l’imbottigliamento;
– dei sistemi di chiusura;
– delle indicazioni riportate in etichetta.
In questi casi, l’azienda sarà tenuta a dimostrare l’avvenuto richiamo del prodotto.
A tal scopo, sottolineiamo l’importanza di un’attenta e corretta gestione del Registro Telematico dei vini, al fine di consentire il normale svolgimento delle attività di produzione e vendita, nonché il controllo da parte degli organi preposti.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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