CONTROLLI E MANUTENZIONI SULLE ATTREZZATURE: CHI DEVE ESEGUIRLI E QUANDO

  

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. nel titolo III capo I, definisce l’attrezzatura di lavoro, macchinario, apparecchio, utensile o impianto (inteso come il complesso di macchine), attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.

Come disposto dalla normativa, la responsabilità dell’esecuzione di tali interventi, è in capo al datore di lavoro, che, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, deve provvedere ad una serie di controlli e attività di manutenzione.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Le attrezzature specificatamente riportate in allegato VII del Decreto Legislativo 81/08, sono inoltre soggette a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Tali verifiche devono essere svolte da Enti abilitati, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per comodità, le attrezzature vengono suddivise in 3 macro-categorie:

– Attrezzature per sollevamento cose: in questa categoria rientrano gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.

– Attrezzature per sollevamento persone: piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi.

– Attrezzature a pressione: generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.

Ricordiamo l’obbligo in capo al datore di lavoro di formare e addestrare i lavoratori per l’utilizzo di ogni attrezzatura. La formazione deve permettere al lavoratore di saper individuare difetti o malfunzionamenti che possano influire sulla sicurezza.

Nel caso venissero rilevate gravi situazioni di non conformità, gli organi di vigilanza possono prevedere la sospensione dell’attività (o della parte interessata), anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e il pagamento di una pesante sanzione, incrementata da una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione (nuovo D.L. 146/2021).

 

Per informazioni, redazione registro dei controlli attrezzature e programmazione delle verifiche periodiche:

UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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