CONTRIBUZIONE INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI ANNO 2019

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari ad Euro 15.878,00
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano:
• 24,09 %  per titolari e collaboratori commercianti
• 24,00 %  per titolari e collaboratori artigiani
Contributo annuo minimo commercianti: euro 3.832,45 per titolari e collaboratori.
Contributo annuo minimo artigiani: euro 3.818,16 per titolari e collaboratori.

Contribuzione Ivs sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di Euro 15.878,00 annui.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano:
• 24,09 % (24,00 % artigiani) del reddito compreso fra euro 15.878,00 ed euro 47.143,00;
• 25,09 % (25,00 % artigiani) del reddito compreso fra euro 47.143,00 ed il massimale di euro 78.572,00.

Contribuzione a saldo
Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2019, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini di pagamento
I contributi devono essere versati esclusivamente mediante il modello F24, alle seguenti scadenze:
• versamento rate sul minimale: 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre e 17 febbraio 2020;
• versamenti sul reddito eccedente il minimale: entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Affittacamere
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere, iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti, non sono tenuti al rispetto del minimale e, pertanto, devono versare i contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari ad euro 0,62 mensili.

Pensionati Inps con oltre 65 anni
Anche per il 2019 trova applicazione la disposizione in base alla quale dal 1.1.1998 i lavoratori autonomi, con più di 65 anni di età e già pensionati presso le gestioni Inps, possono – a richiesta – versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione, che può essere richiesto in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il pensionamento, dopo 5 anni dalla liquidazione della pensione o di un precedente supplemento, ed in via eccezionale, solo per una volta, può essere richiesto dopo due anni dal compimento dell’età pensionabile.

Indennità di maternità
Anche per le lavoratrici autonome (commercianti/artigiane) e per le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, è prevista un’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria di 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto.
Per le lavoratrici autonome quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti e liberi professionisti (anche iscritte alla gestione separata) la domanda dev’essere presentata dopo il parto, entro un anno dalla data di nascita del bambino. Per le lavoratrici parasubordinate, quali co.co.co e co.co.pro, la domanda dovrà essere presentata entro il settimo mese di gravidanza.
Per il datore di lavoro è previsto inoltre uno sgravio contributivo per un’eventuale assunzione di un dipendente a tempo determinato in sostituzione della maternità.

Si ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni dovranno essere prelevate, a cura dell’interessato o di un suo delegato, direttamente dal sito INPS.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611
e-mail
amministrazione@acaweb.it

 

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