Con la circolare n. 75/2023, l’Inps ha fornito nuovi chiarimenti relativamente ai contratti a prestazione occasionale per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Si ricorda che per “contratto a prestazione occasionale” ci si riferisce ai cosiddetti ex voucher. Per la normativa aggiornata all’ultimo intervento normativo (Decreto Lavoro), si rimanda all’articolo del nostro notiziario https://www.acaweb.it/decreto-lavoro-approvato-dal-consiglio-dei-ministri-il-01-05-2023-2/
L’Inps ricorda che, secondo l’attuale normativa, l’importo massimo di compenso erogabile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori è pari a 15.000 euro (per anno civile), superati i quali non sarà più possibile accedere al contratto a prestazione occasionale. E poi l’istituto chiarisce che, a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore della norma di riferimento, il Decreto Legge n.48/2023), potranno accedere al contratto a prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, e le cui attività economiche primarie/prevalenti rientrano tra i seguenti codici Ateco2007:
- 30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- 04.20 Stabilimenti termali;
- 21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).
Per l’attivazione delle prestazioni occasionali è necessario contattare preventivamente i nostri uffici.
Per ulteriori informazioni:
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