CONOE: aggiornamento su nuovi obblighi di iscrizione

Il CONOE è il Consorzio nazionale che organizza, controlla e monitora la filiera degli oli e dei grassi esausti, vegetali e animali, a fini ambientali e di tutela della salute. 

Da alcune segnalazioni, rilevano presunti obblighi di iscrizione a sistemi alternativi da parte di imprese già aderenti. Il CONOE ha chiarito che le aziende associate al sistema Confcommercio o più specificatamente a FIPE, NON devono procedere ad ulteriori iscrizioni in quanto aderiscono automaticamente al CONOE, senza la necessità di versare la quota consortile (salvo l’espressa volontà di aderire obbligatoriamente a consorzi alternativi, ad es. Renoils).  

Il CONOE, tuttavia, chiede che le imprese compilino comunque il modulo di adesione, con i dati di contatto dell’azienda, ai soli fini di presidio della filiera. 

Nel modulo disponibile al seguente link https://www.conoe.it/wp-content/uploads/2023/03/Modulo-richiesta-di-adesione-COMPARTO-A.pdf andrà indicata espressamente l’Associazione di categoria alla quale l’impresa risulta iscritta (nel nostro caso sarà sufficiente apporre una X nella casella Confcommercio o più specificatamente se appartenenti a tale federazione), mentre non occorrerà allegare alcuna documentazione, né tantomeno versare alcun contributo. 

Ricordiamo le corrette modalità per il conferimento e raccolta degli oli e grassi vegetali e animali esausti: 

  • i destinatari della disciplina, sono tutte quelle attività commerciali che, nell’esercizio della loro funzione (Codice dell’Ambiente – art. 233, comma 5, del D.lgs. 152/2006), utilizzano oli e grassi animali e/o vegetali e quindi producono rifiuti di olio esausto (oli di frittura esausti, grassi di cottura ecc. – codice del rifiuto EER 20.01.25): ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, fornai e pasticcerie;
  • le attività commerciali, qualora intendano trasportare gli oli esausti, devono essere autorizzate ed iscritte all’Albo gestori ambientali per la gestione del rifiuto;
  • tali rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori conformi alle disposizioni vigenti e conferiti a ditte autorizzate;
  • il formulario che deve accompagnare tali rifiuti deve essere debitamente e correttamente compilato. Per prassi lo stesso viene frequentemente compilato dall’impresa di raccolta, ma la responsabilità ricade comunque sul produttore del rifiuto che lo sottoscrive;
  • le attività artigianali (quali ad esempio pizze al taglio, rosticcerie, gastronomie) produttrici di oli vegetali esausti che occupano oltre 10 lavoratori debbono annotare su apposito registro le operazioni di carico e scarico;
  • l’impresa di raccolta dovrà provvedere a trasmettere al produttore la quarta copia del formulario, datata e firmata dall’impresa di destinazione e trattamento, anch’essa debitamente autorizzata (il formulario va conservato per 5 anni).

Le violazioni comportano sanzioni rilevanti: 

  • chi non adempie agli obblighi di partecipazione ai consorzi è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 45.000 euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi; 
  • chi viola l’obbligo di conferimento a ditte autorizzate e di corretto stoccaggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 270 a € 1.500 euro. 

 

Per informazioni:
Ufficio Sicurezza, Ambiente, Igiene
Tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

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