(comma 359)
Come indicato nella nostra circolare del 14/09/2022, ricordiamo che il D.Lgs. 105/2022, modificando l’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 151/2001, ha previsto che il congedo parentale (ex maternità facoltativa):
– spetta per tre mesi a ciascun genitore;
– i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata di tre mesi;
– il congedo parentale prevede un’indennità a carico INPS pari al 30% della retribuzione lorda.
La Legge di Bilancio 2023 prevede l’incremento dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione lorda:
– per la durata massima di un mese;
– da usufruire, in alternativa da uno dei genitori, entro il sesto anno di vita del bambino (o entro il sesto anno dell’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento).
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