In particolare cambierà il momento in cui, nella filiera di commercializzazione degli imballaggi vuoti, si realizza la cosiddetta “prima cessione” dell’imballaggio finito.
La prima cessione ieri (fino al 31/12/2018).
Si considerava “prima cessione” il momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore.
La prima cessione dal 1 gennaio 2019.
È considerata “prima cessione” il momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
Questo significa che i commercianti di imballaggi vuoti sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori.
Pertanto le categorie interessate dalle modifiche sono:
A) commercianti di imballaggi vuoti che nell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi per una quantità superiore a 150 tonnellate per ciascun materiale e che acquistano e rivendono imballaggi vuoti sul territorio nazionale senza effettuarne trasformazione; in particolare l’esposizione del Contributo Ambientale CONAI (CAC), differenziato per ogni materiale costituente l’imballaggio (carta, plastica, alluminio, acciaio, legno, vetro) dovra’ essere indicato separatamente dal valore delle merci, nei soli casi in cui la cessione e’ rivolta all’utilizzatore-riempitore degli imballaggi.
B) produttori di imballaggi vuoti che effettuano la vendita ai commercianti di cui al punto A: non sono più tenuti ad applicare il CAC in fattura.
C) piccoli commercianti di imballaggi vuoti che nell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi per una quantità inferiore a 150 tonnellate per ciascun materiale non devono quindi esporre il CAC in fattura.
Il CAC sarà, quindi, esposto dal fornitore di imballaggi vuoti.
NULLA CAMBIA PER:
• commercianti di merci imballate (es. enoteche, negozi al dettaglio, ambulanti, ecc.)
• produttori di imballaggi vuoti che effettuano la prima cessione direttamente al primo utilizzatore, dunque senza l’intermediazione del commerciante.
I commercianti di imballaggi vuoti sono tenuti all’invio di una specifica documentazione.
In particolare, i commercianti di imballaggi vuoti che nell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi per una quantità superiore a 150 tonnellate per ciascun materiale devono inviare una specifica documentazione sia al CONAI sia al fornitore con la quale dichiarano di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento dal CAC.
I commercianti di imballaggi vuoti che nell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi per una quantità inferiore a 150 tonnellate per ciascun materiale possono usufruire, invece, della procedura agevolata che prevede l’invio solo al CONAI (e non al fornitore) di un’autocertificazione attestante lo stato di “piccolo commerciante”.
Per maggiori dettagli si rimanda alla pubblicazione “Speciale CONAI” accessibile CLICCANDO QUI
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