CONAI: ESENZIONE PER ALLUMINIO E PELLICOLA TRASPARENTE AD USO DOMESTICO

 

Le aziende che commercializzano “rotoli astucciati di foglio di alluminio” o “rotoli astucciati di pellicola di plastica trasparenti per alimenti”, destinati esclusivamente ad uso domestico, possono usufruire dell’esenzione del Contributo Ambientale CONAI.

La richiesta di non applicazione in fattura del Contributo Ambientale CONAI, per i rotoli astucciati di foglio di alluminio, deve essere presentata inviando ai fornitori e in copia per conoscenza al CONAI il Modulo 6.18, completo di timbro aziendale e firma del legale rappresentante. Con la compilazione del Modulo 6.18 si autocertifica la vendita dei rotoli astucciati di foglio di alluminio direttamente al consumatore finale. È possibile richiedere il modulo all’Ufficio Ambiente e Igiene dell’A.C.A. o reperirlo sul sito CONAI.

Anche per rotoli astucciati di pellicola di plastica trasparenti per alimenti è possibile richiedere l’esenzione del Contributo Ambientale CONAI presentando ai fornitori apposita dichiarazione su carta intestata. La dichiarazione deve contenere le medesime informazioni presenti nel Modulo 6.18 di cui sopra.

Per tutti gli altri casi in cui i rotoli astucciati di foglio di alluminio o i rotoli astucciati di pellicola di plastica trasparenti per alimenti vengano utilizzati a livello industriale o commerciale per il confezionamento di merci (alimenti, ma non solo), il Contributo Ambientale deve essere applicato dai fornitori in fattura, al momento della “prima cessione”.

Le aziende che ne fanno richiesta, sono responsabili dell’eventuale indebita esenzione di cui hanno usufruito e per il quale si applicano le sanzioni previste da CONAI.

In mancanza di richiesta di esenzione da parte di cliente che ne abbia diritto, il fornitore è sempre tenuto ad applicare il Contributo Ambientale in fattura sugli imballi ceduti, assumendosi la responsabilità in caso di omissione.

Qualora non vi sia certezza dell’eventuale uso domestico dei prodotti in alluminio o pellicola, fin dal momento della “prima cessione” o dell’importazione del prodotto, il Contributo Ambientale è comunque dovuto. Sarà diritto dell’acquirente richiedere in seguito al CONAI il rimborso (idoneamente documentato) della quota già assoggettata a Contributo, ma successivamente adibita ad uso domestico.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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