L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), stabilisce che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
La suddetta norma stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste. L’ampia disposizione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono ricevere come integrazione della retribuzione.
I datori di lavoro devono effettuare in modalità telematica entro e non oltre il 21 febbraio 2024, la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Giova ricordare che i benefit sono i compensi in natura, ma anche i prestiti a tasso agevolato, oppure ancora l’auto in uso promiscuo o le polizze assicurative extra professionali: vale a dire valori che restano esclusi dal reddito se, nel periodo d’imposta, di valore complessivo non superiore a euro 258,23. Tale soglia per l’anno 2023 è stata elevata ad euro 3.000,00 dal legislatore, ai soli lavoratori con figli a carico (si ricorda che per l’anno corrente – 2024 – la soglia è ancora variata: 1.000 per la generalità dei dipendenti; 2.000 per i dipendenti aventi figli a carico).
L’INPS informa che il mancato rispetto del termine del 21 febbraio determinerà l’impossibilità di effettuare il conguaglio esponendo il contribuente alla presentazione della dichiarazione reddituale.
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