IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

 

Il RLS è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza, alla quale sono riconosciuti diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro.

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) definito come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” è stata introdotta dalla Legge 300/1970 ed ufficializzata con il D. Lgs. 626 del 1994.

Il Testo Unico in materia di sicurezza lavoro (D.Lgs. 81/08 che ha riformato il Dlgs 626) stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale dovrà rappresentare i lavoratori nelle fasi di consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza in azienda.

Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, il RLS può essere eletto dai lavoratori al loro interno oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLS Territoriale) ovvero di comparto produttivo (art. 48).

Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.).
Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

Si precisa che nelle società ove operano esclusivamente soci lavoratori (interpello n. 16/2016 del 25/10/2016) è stata evidenziata la necessità di avvalersi di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in quanto i soci lavoratori sono equiparati ai lavoratori dalla normativa vigente.

A seguito dell’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL, per via telematica il nominativo del Rappresentante eletto.
La “Dichiarazione RLS” deve essere espletata, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’elezione,  per ciascuna unità produttiva nella quale è stato eletto il Rappresentante.

La comunicazione deve essere aggiornata in caso di variazione del Rappresentante.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 37 comma 10 ed 11 del D.Lgs 81/08, gli RLS interni devono frequentare uno specifico corso di formazione della durata minima di 32 ore.

La formazione prevede, inoltre, l’obbligo di aggiornamento periodico annuale:

– durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori

– 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

L’Associazione Commercianti Albesi, oltre ad organizzare periodicamente tali corsi di formazione (oltre a tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro), può fornire il servizio di comunicazione telematica all’INAIL.

 

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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