CASSA INTEGRAZIONE – ULTIME NOVITÀ

 

L’impianto normativo in materia di cassa integrazione connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato oggetto di ripetuti interventi. L’ultimo, porta la data del 16 giugno, giorno in cui è entrato in vigore il decreto legge n. 52/2020 che interviene, per l’appunto, a disciplinare alcuni aspetti normativi delle casse integrazioni. Anche l’Inps ha pubblicato recentemente dei chiarimenti tecnici in materia (messaggio n. 2489 e le FAQ del 22 giugno) che vedremo di seguito, più nel dettaglio.

 

LE NOVITÁ IN SINTESI

DA SUBITO LE ULTERIORI 4 SETTIMANE
I datori di lavoro che hanno fruito della cassa integrazione per l’intero periodo precedentemente concesso (massimo quattordici settimane), possono subito “agganciare” la fruizione delle ulteriori quattro settimane (arrivando così a 18 settimane, che resta il limite massimo concesso dal governo per l’epidemia da Covid-19).

SCADENZA DOMANDE
Le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa (per i periodi di sospensione/riduzione che vanno dal 23 febbraio al 30 aprile le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020).

ISTANZE ERRATE: NUOVA PRESENTAZIONE
Eventuali domande errate o incomplete, che sono state rigettate dagli Istituti, possono essere presentate nuovamente, corrette, entro 30 gg dalla comunicazione di non accettazione da parte dell’amministrazione competente.

ANTICIPO INPS 40%
In caso di pagamento diretto si può richiedere l’anticipo della cassa nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. ATTENZIONE: per i periodi di sospensione/riduzione che hanno avuto inizio prima del 18 giugno, il termine (non perentorio) indicato per la presentazione dell’istanza è il 3 luglio; un eventuale anticipo superiore al dovuto, prevede il recupero dell’Inps direttamente nei confronti dell’azienda.

Di seguito approfondiamo gli aspetti salienti delle novità appena citate.

 

LE ULTERIORI 4 SETTIMANE
Il D.L. 52/2020 ha previsto l’estensione della possibilità di richiedere subito le ulteriori 4 settimane di cassa per tutte le ditte che avessero esaurito le prime 14 settimane (contrariamente al decreto precedente che riservava tale possibilità solo alle ditte del settore turismo). A tutt’oggi resta fermo il limite massimo totale di 18 settimane utilizzabili per la cassa integrazione. Pertanto, le ditte che hanno terminato o stanno per terminare le prime 14 settimane di cassa, non devono più attendere il 1° settembre ma bensì possono da subito richiedere ed “agganciare” le ulteriori 4 settimane, per arrivare ad usufruire le totali 18 settimane di cassa, che a tutt’oggi resta la durata massima prevista dal Governo. Le aziende interessate a prolungare subito la cassa sono pregate di contattare tempestivamente il nostro ufficio paghe scrivendo un’email a: segreteria.paghe@acaweb.it.

SCADENZA DOMANDE
La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale è stata oggetto di un duplice intervento ad opera, prima, del D.L. 34/2020 e successivamente del D.L. 52/2020. Quest’ultimo ha recentemente precisato che le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La norma precisa che le domande che riguardano periodi di sospensione/riduzione che vanno dal 23 febbraio al 30 aprile devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

ISTANZE ERRATE: NUOVA PRESENTAZIONE
Viene chiarito che eventuali domande errate o incomplete, o ad ogni modo che non sono state accolte dagli Istituti (Inps o Regione), possono essere presentate nuovamente, corrette, entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto.

ANTICIPO INPS 40%
L’Inps, ha dato indicazioni in merito alla possibilità, prevista dal D.L. Rilancio, che l’Istituto stesso anticipi ai lavoratori l’indennità di cassa integrazione (Cigo, Cigd e di assegno ordinario). L’anticipo avverrebbe entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e prevede un pagamento diretto con una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.
Questa possibilità è riconosciuta per tutte le domande di Cigo e assegno ordinario (FIS-FSBA) presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 e per le domande di Cassa in Deroga che saranno presentate direttamente all’Inps (quindi quelle successive alle prime 9 settimane).
La domanda di CIGO, CIG in Deroga e assegno ordinario, a pagamento diretto, in caso di richiesta di anticipo, deve essere presentata dal datore di lavoro entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’Istituto precisa che se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata comunque entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, ossia entro il 3 luglio 2020 (termine, tuttavia, come già ribadito, non perentorio).

ATTENZIONE!
È doveroso da parte nostra precisare, così come ha fatto l’Inps tramite le FAQ pubblicate pochi giorni fa sul sito istituzionale, che di solito capita che un’azienda richieda l’autorizzazione per la cassa integrazione per un determinato monte ore (per precauzione alto) ma che poi si usufruisca di meno ore di cassa rispetto a quelle richieste. Ebbene bisogna fare molta attenzione nel caso l’azienda avesse richiesto l’anticipo diretto del 40% da parte dell’Inps. Infatti tale percentuale del 40% l’Inps la calcola in base al monte ore richieste in fase di autorizzazione e quindi erogherebbe un anticipo maggiore rispetto al dovuto. In tale circostanza l’Inps attiverà il recupero della differenza e tale recupero verrà effettuato nei confronti del datore di lavoro (anche se il lavoratore dovesse essere cessato).

 

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