Carbon Tax: agevolazione sul gasolio da autotrazione

Dal 1°gennaio è possibile presentare domanda per usufruire dell’agevolazione per i consumi di gasolio ad uso autotrazione (carbon tax) effettuati nel quarto trimestre 2023, relativi al periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2023.

L’aliquota di rimborso è pari a euro 214,18 per mille litridi prodotto.

Il D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite massimo di consumi riconosciuti, pari a 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso (ad es., per 1.000 km percorsi, si potrà richiedere un contributo massimo per 1.000 litri di gasolio, pari a 214,18 euro).

Ricordiamo che i crediti sorti nel periodo relativi al III trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Decorso tale termine, entro il 30 giugno 2025 sarà possibile presentare istanza di rimborso in denaro.


Aventi diritto 

Il rimborso spetta a coloro che svolgono l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. 

Ulteriori requisiti necessari: 

  • categoria euro V o superiore;
  • iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;  
  • licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscrizione nell’elenco appositamente istituito. 

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro. 

Ricordiamo che per le attività di trasporto di persone svolta da imprese esercenti trasporto turistico, in ambito sia nazionale sia internazionale mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218, l’agevolazione sui consumi di gasolio per autotrazione è cessata lo scorso 31 agosto 2023. 

 

Documentazione necessaria

  • copia di tutte le fatture elettroniche di acquisto del carburante del trimestre di riferimento;
  • copia dei libretti di circolazione degli automezzi beneficiari dell’agevolazione, aggiornati della revisione (categoria Euro 5 o superiore avente massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate);
  • copia dei libretti “Mezzi Speciali” o altra idonea documentazione;
  • chilometri percorsi o ore lavoro registrati nel periodo per ciascun veicolo o Mezzo speciale.

Per i “Mezzi Speciali”, nel modulo di istanza è presente una specifica parte dedicata ai semirimorchi o rimorchi dotati di attrezzature permanentemente installate (alimentate da motori e con serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, dove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione). Il limite quantitativo imposto dal DL 124/2019 ha comportato per i mezzi speciali la necessità di essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, riportando il numero di ore di funzionamento del mezzo speciale stesso.

Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo.

 

Per informazioni:
UFFICIO INNOVATIVI
tel. 0173/226660
e-mail massimiliano.corino@acaweb.it

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