Le aziende di autotrasporto possono presentare domanda per usufruire dell’agevolazione per i consumi di gasolio ad uso autotrazione (carbon tax) effettuati nel primo trimestre del 2022.
PRIMO TRIMESTRE
Per il trimestre in questione, a seguito della rimodulazione delle accise sui carburanti, introdotta dal decreto legge 21 marzo 2022 n.21, è stata disposta la non applicazione dell’agevolazione sul gasolio commerciale, nel periodo dal 22 marzo al 31 marzo 2022.
Pertanto i litri di gasolio consumati che possono accedere al rimborso dell’accisa ricomprendono esclusivamente quelli fatturati o riforniti dal 1° gennaio al 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo del trimestre.
SECONDO TRIMESTRE
In vista della compilazione della prossima dichiarazione di rimborso riguardante il secondo trimestre solare dell’anno 2022, per quanto disposto dal citato decreto legge, si segnala che il calcolo dei chilometri percorsi da ciascun veicolo e/o le ore di effettivo funzionamento per i mezzi speciali dovrà essere fatto computando gli stessi a partire dalla lettura del contachilometri/contaore dalla giornata del 22 aprile 2022 o comunque della giornata del primo rifornimento di gasolio per autotrazione successivo alla predetta data.
Analogamente l’esercente dovrà tener conto solo delle fatture di acquisto del gasolio commerciale relative a consegne di prodotto effettuate a partire dall’inizio della giornata del 22 aprile 2022.
ALIQUOTE E RIMBORSI
L’aliquota di rimborso è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto.
Il D.L. n. 124/2019, ricordiamo, aveva introdotto il limite massimo di consumi riconosciuti, pari a 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso (ad es. per 1000 km percorsi si potrà richiedere un contributo massimo per 1000 litri di gasolio, pari a 214,18 euro).
Il limite quantitativo imposto ha comportato per i mezzi speciali la necessità di essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, per cui nel modulo di istanza è presente una specifica parte dedicata ai semirimorchi o rimorchi dotati di attrezzature permanentemente installate (alimentate da motori e con serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, dove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione) dove è possibile indicare le ore di lavoro e i rispettivi litri di carburante consumati.
Ricordiamo che dal 2021 è ammesso al rimborso esclusivamente il gasolio consumato da veicoli EURO 5 o superiori. Sono esclusi, pertanto, i veicoli di categoria Euro 4 e inferiori.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per la presentazione della domanda sono necessari i seguenti documenti:
– copia di tutte le fatture elettroniche di acquisto del carburante pertinenti al trimestre di riferimento (1° gennaio-21 marzo 2022);
– copia dei libretti di circolazione degli automezzi beneficiari dell’agevolazione, aggiornati della revisione (categoria Euro 5 o superiore avente massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate);
– copia dei libretti “Mezzi Speciali” o altra idonea documentazione;
– chilometri percorsi o ore lavoro registrati nel periodo per ciascun veicolo o mezzo speciale (1° gennaio-21marzo 2022);
Nel caso in cui il parco automezzi si rifornisca da serbatoio interno, è necessario fornire anche i libretti dei mezzi non beneficiari con i relativi Km percorsi e con il quantitativo di carburante consumato.
Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a:
– presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo.
– Contabilizzare i movimenti in entrata ed uscita e trasmetterli annualmente all’Ufficio delle Dogane competente per territorio.
CREDITI 2021
L’Agenzia delle Dogane, nella nota del 31 marzo 2022, informa che i crediti sorti nel VI trimestre 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
Decorso tale termine, è possibile presentare istanza per ottenere il rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, entro il 30 giugno 2024.
L’Ufficio Sicurezza dell’Associazione Commercianti Albesi è disponibile a fornire supporto e informazioni per i seguenti servizi:
– istanze di rimborso
– richiesta attribuzione codice dogale per depositi carburante
– gestione movimenti
Per info contattare:
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

