BREXIT: COSA CAMBIA IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI

Dal 1° gennaio 2021 è ufficialmente in vigore l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. Ciò implica nuove regole con impatto anche sull’etichettatura degli alimenti.

L’etichettatura dei prodotti alimentari, cibi o bevande già immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021 (termine del periodo di transizione), non deve essere modificata in alcun modo.

Per gli alimenti immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2021, gli Operatori del Settore Alimentare, dovranno prestare attenzione alle nuove regolamentazioni, considerato che il Regno Unito non è più uno Stato Membro bensì un Paese terzo.

Ciò avrà ripercussioni ogniqualvolta si debba indicare in etichetta l’origine di un ingrediente o dell’alimento di per sé.

È il caso, ad esempio, dei prodotti biologici (art. 24 regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio), per quanto riguarda il corretto impiego delle diciture “agricoltura UE” e “agricoltura non UE” (quella, appunto, del Regno Unito).

È altresì il caso del miele, la cui disciplina verticale impone la distinzione tra “miscela di mieli originari dell’UE” e “miscela di mieli non originari dell’UE” (art. 2, punto 4, lett. a), direttiva 2001/110/CE del Consiglio).

Altre ripercussioni sono concernenti l’indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale e dell’indirizzo dell’operatore responsabile delle informazioni sull’etichettatura (art. 9, par. 1°, lett. h regolamento UE n. 1169/2011): nel caso di prodotto del Regno Unito esportato in UE, si deve indicare un indirizzo europeo (una filiale dell’operatore britannico o un importatore); viceversa, su un prodotto UE esportato in UK l’indirizzo da riportare in etichetta dovrà essere interno al Regno Unito (anche qui tramite filiale o importatore).

Ulteriore esempio riguarda il bollo sanitario (All. I, sez. I, capo III, regolamento CE n. 854/2004) o marchio di identificazione (All. II, sez. I, regolamento CE n. 853/2004) in quanto non deve più  figurare l’abbreviazione “CE” per carni UK, riservata agli stabilimenti ubicati nell’Unione, ma deve comparire il nome del Regno Unito (per intero o con il codice ISO a due lettere “UK”).

 

Implicazioni per l’import/export di alimenti

Quanto a profili diversi dall’etichettatura, i casi più problematici concernono gli alimenti e mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati e i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli stessi (M.O.C.A.-  Materiali e Oggetti a Contatto con gli alimenti).

Ciò in quanto, nella prima ipotesi (art. 4, par. 6°, regolamento (CE) n. 1829/2003) il richiedente l’autorizzazione o il suo rappresentante devono essere stabiliti in Unione Europea; nella seconda (art. 15, par. 1, lett. c), regolamento (CE) n. 1935/2004 e legislazione settoriale sui singoli materiali) il fabbricante, il trasformatore o il venditore responsabile dell’immissione sul mercato deve essere stabilito all’interno dell’Unione Europea (si sta parlando di quei materiali od oggetti venduti separatamente dagli alimenti, prima di essere adoperati dall’industria alimentare). Gli operatori inglesi non potranno più nemmeno presentare nuove richieste di autorizzazione sia per gli O.G.M. che per i M.O.C.A. all’Unione Europea tramite la propria autorità nazionale, come fatto fino al 1° gennaio 2021.

Vale ovviamente anche il caso contrario per O.G.M. e M.O.C.A. ceduti nel Regno Unito da operatori UE.

Occorrerà sempre affidarsi ad un’azienda del Regno Unito per richiedere alla competente autorità locale l’autorizzazione all’immissione in commercio di un organismo geneticamente modificato e alla produzione/trasformazione/vendita di un materiale o oggetto destinato ad entrare in contatto con alimenti.

Per quanto riguarda l’import/export di alimenti, i profili più delicati riguardano gli alimenti di origine animale.

In particolare, sul versante dell’importazione, il Regno Unito è considerato Paese terzo, con la conseguente necessità che lo stesso debba previamente essere inserito nell’apposito elenco compilato dalla Commissione UE allo scopo di garantire la conformità della normativa e dei controlli nazionali ai requisiti in materia di igiene e limiti dei residui europei; a loro volta, i singoli stabilimenti britannici da cui provengono e vengono confezionati gli alimenti dovranno figurare in un ulteriore elenco, curato parimenti dalla Commissione, sempre al fine di assicurare il rispetto di standard igienici equivalenti a quelli interni.

Tali ultimi requisiti, conseguentemente, verranno accertati sulle partite importate mediante controlli documentali, d’identità e materiali presso i Posti di controllo frontalieri.

Va da sé che sul fronte dell’export si applicano regole speculari per chi desideri continuare (o iniziare) ad essere presente nel mercato d’oltremanica.

Per gli alimenti non di origine animale, non è naturalmente prevista alcuna registrazione negli elenchi europei degli Stati e degli stabilimenti extra-UE, ma verranno comunque posti in essere controlli al primo punto d’accesso al mercato unico, sebbene secondo modalità e con frequenza meno rigide rispetto ai prodotti di origine animale.

Si complica altresì l’import/export di prodotti biologici, visto che il Regno Unito è, dal 1° gennaio 2021, Stato terzo, con tutte le conseguenze previste dalla normativa di settore (il nuovo regolamento UE 2018/848 sulla produzione biologica, anch’esso applicabile proprio dal 1° gennaio 2021).

Per quanto riguarda i regimi di qualità (le indicazioni geografiche qualificate, su tutte DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 110/2008) a decorrere dalla data del recesso e fino a quando non verrà stipulato apposito trattato internazionale, non potranno essere attivati nel Regno Unito.

 

Codice EORI (Economic Operator Registration and identification)

Per esportare verso UK è necessario essere titolari del codice EORI (da richiedere alla Dogana) come per gli altri paesi extra UE.

Il codice Eori è un’importante sigla alfanumerica indispensabile nei rapporti con le autorità delle dogane degli Stati europei.

Si tratta di un codice univoco di registrazione e identificazione dell’operatore economico, che viene assegnato nell’ambito della Comunità economica europea. Il suo utilizzo è contemplato nei rapporti con le diverse autorità delle dogane in Europa ed ha l’obiettivo di rendere più semplice la procedura di registrazione degli operatori economici, in accordo con il CDU – Codice doganale dell’Unione.

Anche i privati non dotati di partita Iva possono richiedere il codice Eori.  A ogni soggetto è attribuito un unico codice Eori.

In Italia, il codice Eori di ogni realtà societaria corrisponde:

  • • al numero di partita Iva preceduto da “IT”
  • • al codice fiscalepreceduto da “IT” in caso di soggetto privato non Iva.

Il codice viene assegnato gratuitamente dall’autorità doganale dello Stato di riferimento ed è valido in tutta l’Unione Europea.

In Italia, per avanzare la richiesta è necessario compilare un modulo disponibile sul portale istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il codice Eori va indicato in ogni comunicazione con tutte le autorità doganali dei diversi Stati membri dell’Unione Europea, nel caso ovviamente che venga richiesta l’identificazione doganale (sia per merci che arrivano via mare che per via aerea).

Il codice non ha scadenza. Sul portale istituzionale della Commissione europea è possibile inserire il proprio codice Eori e verificare che sia stato validato. La procedura è molto semplice.

Cosa succede nel caso non si possieda un codice quando le merci arrivano in dogana? Innanzitutto, è bene dire che non si rischiano multe o sanzioni. Da precisare anche che la merce non verrà sequestrata. Tuttavia, i tempi di rilascio potrebbero diventare più lunghi del previsto, con disagi sia per l’operatore economico che per fornitori e clienti: le merci infatti potrebbero essere trattenute in dogana finché l’operatore economico non faccia richiesta – e ottenga – il proprio codice.

 

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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