“BONUS” RENZI ADDIO? UN DECRETO LEGGE LO SOSTITUIRÀ DAL 1º LUGLIO 2020 CON IL NUOVO “TRATTAMENTO INTEGRATIVO”

 

Importante novità in arrivo che potrebbe riguardare molti lavoratori e di riflesso molte imprese.
Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, emanato con lo scopo di attuare una revisione del cuneo fiscale (così come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020), se sarà convertito in legge, farà entrare in vigore a partire dal 1° luglio 2020 il nuovo bonus Irpef e abolirà il bonus Renzi.
Il D.L. 3/2020 che, come premesso, per avere piena efficacia dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione, in sintesi, introduce:
• a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno;
• per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno.

Il nuovo trattamento integrativo è pari ad euro 600,00 (mediamente 100,00 euro al mese), spettante in busta paga da luglio a dicembre 2020 a chi ha un reddito inferiore a 28.000,00 euro. Dal 2021 spetteranno 1.200,00 euro annui in busta paga di trattamento integrativo. Inoltre, oltre 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, con un doppio sistema di calcolo (quindi per coloro che non hanno mai percepito il Bonus Renzi), lo stesso Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 ha introdotto il diritto dei lavoratori ad una nuova detrazione fiscale per lavoro dipendente, che si aggiunge alla classica detrazione ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR. Tale ulteriore detrazione decresce al crescere del reddito del lavoratore e sarebbe valida fino a dicembre 2020.
Pertanto, i lavoratori continueranno a percepire il Bonus Renzi in busta paga fino a giugno 2020, ma dalla busta paga di luglio 2020 scattano le novità volute dal Governo Conte, vale a dire le misure di riduzione del cuneo fiscale. E quindi, come detto, a partire dal 1° luglio 2020 dalle buste paga sparirà il bonus Renzi e comparirà una voce chiamata trattamento integrativo, esentasse.

Normativa
Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è contenuto nell’art. 1 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, di seguito riportato integralmente:

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

3. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

4. I sostituti d’imposta compensano il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Beneficiari del trattamento integrativo e per quali redditi
La normativa indica che il trattamento integrativo spetta ai “redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Sono gli stessi beneficiari dell’ex bonus Renzi. Pertanto ne hanno diritto:

– i lavoratori dipendenti;
– soci di cooperative;
– lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi di terzi;
– coloro che percepiscono borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
– i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
– i sacerdoti;
– i lavoratori socialmente utili;
– i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione o Naspi.

Bonus Renzi e trattamento integrativo: differenze e aumento in busta paga
Il Bonus Renzi, come ormai noto, è pari a 960,00 euro su base annua (e mediamente 80,00 euro al mese). Con il nuovo bonus, “trattamento integrativo”, invece, da luglio 2020 spetteranno invece 600,00 euro in 6 mesi (quindi 100,00 euro al mese mediamente); e da gennaio 2021 (e teoricamente per sempre) spetteranno 1.200,00 euro annui, ossia mediamente 100,00 euro al mese.
Quindi potrebbe esserci un aumento di circa 20,00 euro al mese per coloro che già beneficiavano del bonus Renzi, mentre, essendosi allargate le maglie, può succedere che nuovi beneficiari possano vedersi 100,00 euro in più in busta paga: infatti, l’ulteriore differenza fondamentale è che il bonus Renzi spetta in misura piena (ossia 960,00 euro su base annua da rapportare ai periodi di lavoro, ossia ai giorni spettanti di detrazione per lavoro dipendente) fino ad un reddito imponibile fiscale di 24.600,00 euro e poi scende fino ad azzerarsi al superamento di quota 26.600,00 euro di imponibile fiscale (che ricordiamo non è la RAL, ma generalmente la retribuzione lorda al netto dei contributi a carico del lavoratore), mentre il trattamento integrativo spetta in misura piena fino a 28.000,00 euro di reddito imponibile fiscale del contribuente. Quindi per i lavoratori con redditi da 24.600,00 euro a 26.600,00 euro l’aumento è superiore a 20,00 euro. Per coloro che sono nella fascia di reddito tra 26.600,00 euro e 28.000,00 euro scatta un aumento medio di 100,00 euro al mese.
Inoltre, il nuovo trattamento integrativo prevede una ulteriore detrazione per lavoro dipendente per coloro che hanno un reddito nella fascia 28.001 euro – 35.000 euro, calcolata in un modo, e nella fascia 35.001 – 40.000 euro, calcolata in un differente modo. Quest’ultimi quindi non percepiranno il trattamento integrativo, ma, appunto, un’ulteriore detrazione fiscale.

Calcolo trattamento integrativo
Il nuovo trattamento integrativo spetterà invece nella misura di 600,00 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 e nella misura di 1.200,00 euro annui dal 2021. Ed è sempre con gli stessi requisiti, quindi scatta laddove l’imposta lorda del lavoratore contribuente superi la detrazione per lavoro dipendente. Siccome è rapportato ai periodi di lavoro, nel 2020, essendo scattato dal 1° luglio, il calcolo sarà 600 diviso 184 giorni e moltiplicato per i giorni del mese.
Nel concreto, in attesa di una apposita circolare dell’Agenzia delle Entrate, a luglio dovrebbero spettare 101,09 euro in busta paga ai lavoratori, essendo luglio di 31 giorni. Analogo calcolo sarà effettuato per ottobre 2020.
A settembre e novembre 2020, che sono di 30 giorni spetteranno 97,83 euro. Dal 2021 il calcolo sarà 1.200 euro diviso 365 per i giorni di detrazione per lavoro dipendente di ogni mese.

Cosa succede in busta paga
Dalla busta paga di luglio 2020, attendendo sempre la conversione in legge del decreto, sparirà pertanto il bonus Renzi, esposto in busta paga come “credito art. 1 D.L. 66/2014” e comparirà una voce tra le competenze chiamata probabilmente “trattamento integrativo art. 1 D.L. 3/2020”. Una voce esentasse, che quindi aumenta il netto della cifra di circa 100 euro al mese. Si tratta di un dettaglio giuridico, ma nella sostanza se il bonus Renzi introduceva un “credito” che non è un credito d’imposta, il trattamento integrativo introduce una “somma”, quindi una sorta di retribuzione esentasse nel TUIR, che si aggiunge alle voci che non concorrono a formare il reddito, previste dal comma 2 dell’art. 51 del TUIR.
Presumibilmente, in busta paga il trattamento integrativo verrà esposto nelle competenze, mentre l’ulteriore detrazione fiscale dovrebbe comparire accanto alla detrazione per lavoro dipendente generalmente nella parte bassa del cedolino paga.
E siccome in Italia vi è l’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, il trattamento integrativo oltre ad essere esentasse sarà anche una somma esclusa anche dalla base imponibile contributiva.

Reddito oltre 28 mila euro: arriva una nuova detrazione, da luglio a dicembre 2020
Coloro che hanno un reddito superiore a 28 mila euro non percepiranno il trattamento integrativo, ma se non supera i 40.000 euro di reddito imponibile fiscale, percepiranno un’ulteriore detrazione fiscale per redditi da lavoro dipendente, la quale fino a 35 mila euro spetta in misura più corposa e poi fino a 40 mila euro in misura proporzionalmente ridotta fino ad azzerarsi.

 

 

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