ASSUNZIONI DI COLTIVATORI IN COMUNI MONTANI

 

Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera, ai sensi dell’art. 18 della Legge 97/94, possono assumere a tempo parziale o in forma stagionale i coltivatori diretti residenti negli stessi comuni, anche qualora tali soggetti svolgano l’attività agricola come autonomi iscritti debitamente all’Inps Gestione Agricoli (ex Scau).

Tali tipologie di assunzioni non prevedono oneri previdenziali e permettono dunque di beneficiare, per tutto il tempo del rapporto di lavoro, dell’esonero totale dei contributi.

Si ricorda che l’Inps aveva chiarito, con la circolare n. 154 del 16 maggio 1994, che per comuni montani si intendono i “comuni facenti parte di comunità montane” ovvero i “comuni interamente montani classificati tali ai sensi della Legge 1102/71 e s.m.i.”.
In tal modo, detti coltivatori diretti potranno mantenere l’iscrizione alla Gestione Agricoli dell’Inps (ex Scau) in deroga al requisito dell’esclusività o prevalenza della loro attività autonoma, sempreché risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente ed in forma continuativa nell’azienda agricola, esercitando l’attività di coltivazione o di allevamento e governo del bestiame.

I medesimi lavoratori (agricoltori) non maturano miglioramenti previdenziali ed assicurative rispetto alle forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo agricolo e né tantomeno maturano diritti previdenziali nei settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.

 

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