ASSENZA PER MALATTIA

 

Il lavoratore assente per malattia deve innanzitutto comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia o l’infortunio extralavorativo. I diversi contratti collettivi di lavoro disciplinano i termini ed i metodi con cui la comunicazione deve essere effettuata.
Il lavoratore deve documentare l’assenza per malattia tramite la certificazione rilasciata dal medico curante. Se previsto dal regolamento aziendale, il lavoratore deve tempestivamente comunicare all’azienda il numero di protocollo del certificato elettronico rilasciato dal medico.
Sul certificato medico il lavoratore deve far indicare l’indirizzo di degenza se diverso da quello abituale di residenza. Il ritardo nel recarsi dal medico curante e nella conseguente trasmissione telematica della certificazione di inizio o continuazione della malattia comporta la perdita dell’indennità per i giorni di ritardo. Se il certificato di continuazione risulta emesso in ritardo – oltre i due giorni successivi alla scadenza della prognosi precedente – si ha la conseguente perdita dell’indennità di malattia per le giornate che non risultano “coperte” dalla certificazione.
Durante il periodo di degenza il lavoratore deve assicurare la sua presenza presso il domicilio indicato nei certificati medici nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di ogni giorno, compresi la domenica ed i giorni festivi.
Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi alla visita di controllo è passibile di sanzioni disciplinari previste dal CCNL e decade il diritto al trattamento economico di malattia.

Malattia all’estero
In linea generale il lavoratore che si ammala deve inviare il certificato medico, entro due giorni dal rilascio, al datore di lavoro e all’INPS.
Alcune particolarità riguardano la malattia sopraggiunta in Paesi stranieri per lavoratori operanti in Italia.
In particolare:
• se la malattia si verifica in un Paese appartenente all’Unione Europea o che abbia stipulato apposita convenzione con l’Italia, il lavoratore deve presentare, entro due giorni dall’inizio dell’inabilità, all’Istituzione estera ed inviare al datore di lavoro idonea certificazione di malattia. L’istituzione estera provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati. Il certificato medico straniero è equiparato a quello rilasciato dal Servizio Sanitario Italiano. L’onere di traduzione grava sulla sede INPS competente;
• se la malattia si verifica in un Paese non appartenente all’Unione Europea o che non abbia stipulato alcuna convenzione o accordo specifico con l’Italia, la corresponsione dell’indennità avviene solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originaria legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Il lavoratore dovrà pertanto aver cura di trasmettere entro due giorni all’INPS e al datore di lavoro (fatto salvo deroghe previste dai CCNL) la certificazione a giustificazione dell’assenza.

Certificati di malattia rilasciati da strutture ospedaliere o Pronto soccorso
L’INPS ha affrontato il problema dei certificati di malattia “anomali” rilasciati da strutture ospedaliere o pronto soccorso in particolare con la Circolare 136/2003 e con il successivo messaggio 968/03. Premettendo che allo stato attuale le strutture ospedaliere (e di conseguenza i pronto soccorso) non sono abilitati all’invio telematico della certificazione, l’INPS attribuisce validità, ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, anche alla certificazione rilasciata dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso.
Si ritiene però opportuno precisare che limitatamente alle giornate di ricovero e/o alla giornata in cui è stata eseguita la prestazione di pronto soccorso così documentate, agli effetti del riconoscimento del diritto alla prestazione, è sufficiente che la certificazione suddetta sia redatta su carta intestata e riporti le generalità dell’interessato, la data del rilascio, la firma leggibile del medico e l’indicazione della diagnosi.
Eventuali semplici “attestazioni” di ricovero, in genere carenti della diagnosi, non sono pertanto da ritenere valide ai fini certificativi.
In presenza di certificazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui siano formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, la copertura dei relativi periodi, agli effetti erogativi di interesse, è riconoscibile soltanto quando il giudizio prognostico suddetto faccia riferimento esplicito ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla semplice prognosi clinica salvo complicazioni. Al proposito precisiamo che la legge (art.2, comma 1, legge n. 33/1980) prevede che sussista uno stato d’incapacità lavorativa perché sia erogabile l’indennità di malattia e sia consentita la sospensione a tale titolo della prestazione lavorativa. Non è pertanto sufficiente che il lavoratore abbia necessità di alcuni giorni per conseguire la guarigione clinica (si pensi, per esempio, ad una leggera escoriazione; ad una crisi ipertensiva transitoria; ad una colica addominale non complicata; ecc.), ma il suo stato di salute deve essere tale da comprometterne la sua capacità di lavoro: quindi, la prognosi da ritenere utile è quella clinica “medico- legale” orientata a valorizzare questi precipui aspetti previdenziali.
In pratica l’INPS precisa che quando su un modulo di pronto soccorso, di solito prestampato oppure predisposto secondo un determinato software, non compare la dicitura esplicita di “incapacità lavorativa” non significa che lo stesso certificato vada respinto come “anomalo”, ma dovrà essere valutato del Centro Medico-legale, essendo competenza del Dirigente medico stabilire se, sul piano medico-legale, la “prognosi clinica” espressa è congrua con la patologia accertata in diagnosi e assumere le successive azioni di diretta accettazione del certificato o richiederne un’eventuale integrazione o controllo.
L’ammissibilità o meno dei certificati rilasciati dalle strutture ospedaliere o di pronto soccorso, – supponendo che vengano regolarmente spediti all’INPS con le relative integrazioni da parte dei lavoratori interessati – dipende pertanto dalla singola valutazione dell’INPS.
Nel caso l’INPS non intenda accettare l’erogazione della prestazione di malattia al lavoratore (inviando idonea comunicazione all’azienda) la stessa potrà essere recuperata da un cedolino paga futuro (così come anche la malattia a carico azienda).
Pertanto, pur non potendo a priori negare l’effettiva validità dei certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso, ai fini del riconoscimento della prestazione di malattia, consigliamo le aziende ad invitare i lavoratori interessati ad una prognosi superiore al singolo giorno di prestazione di pronto soccorso, di recarsi comunque dal medico curante per il rilascio del relativo certificato telematico.

Malattia rientro anticipato al lavoro
Con il messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014 l’INPS è intervenuto per chiarire le modalità con cui un lavoratore assente per malattia possa optare per il rientro anticipato al lavoro in caso di decorso più favorevole dell’evento rispetto alla prognosi medica iniziale.
L’INPS precisa che ogni dipendente assente per malattia che, consideratosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante possa essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Secondo l’INPS il certificato medico di rettifica è necessario al datore di lavoro che diversamente, non conoscendo la diagnosi originaria, non sarebbe in grado di valutare se il dipendente abbia effettivamente recuperato le energie psicofisiche in modo tale da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro rispetto ad eventuali eventi nocivi connessi ad una ridotta capacità lavorativa.
Senza il certificato medico rettificativo, pertanto, il datore di lavoro non sarebbe nelle condizioni di assolvere agli obblighi previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008).
Il medico curante dovrà pertanto provvedere alla trasmissione all’INPS del certificato di malattia rettificativo in base alle modalità telematiche ormai note.

 

Controllo assenze per malattia

Il datore di lavoro può controllare, per il tramite del servizio di vigilanza dell’INPS le assenze per malattia dei dipendenti. Le visite di controllo devono avvenire nelle fasce orarie di reperibilità (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di ogni giorno, compreso le domeniche ed i giorni festivi).
In particolare è prevista per l’assenza:
• alla prima visita di controllo, la perdita totale del trattamento economico di malattia per i primi 10 giorni;
• alla seconda visita di controllo, la riduzione al 50% del trattamento di malattia per il periodo successivo ai primi 10 giorni;
• alla terza visita di controllo, l’interruzione delle prestazioni economiche a carico INPS dalla data in cui viene riscontrata l’assenza.
Il nostro ufficio paghe è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o per l’espletamento delle pratiche relative (tel. 0173/226609).

 

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