Il 30 giugno è scaduto il periodo di corresponsione degli assegni familiari cominciato il 1° luglio 2018.
Ecco che cosa occorre fare per continuare a percepire la prestazione.
L’assegno familiare (in sigla “ANF”) è una prestazione erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti con lo scopo di sostenere i nuclei composti da più persone i cui redditi sono contenuti entro determinate fasce aggiornate annualmente.
L’importo dell’assegno varia in base al numero dei familiari e al loro reddito complessivo. Il periodo di corresponsione dell’ANF decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
NUCLEO FAMILIARE
Possono far parte del nucleo familiare oltre al richiedente:
• coniuge (non legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia);
• figli minorenni o maggiorenni se impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale ovvero maggiorenni fino a 21 anni se frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale, laurea o apprendisti se appartenenti ad un nucleo familiare composto da più di tre figli di età inferiore ai 26 anni;
• nipoti, fratelli e sorelle non coniugati minorenni o maggiorenni se (cumulativamente) impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
REDDITO FAMILIARE
Il reddito da prendere a riferimento per stabilire l’importo dell’assegno è quello complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno per cui viene presentata la domanda. Il reddito in questione è valido ai fini dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ad esempio, ai fini dell’ANF periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, il reddito da prendere in considerazione è quello percepito nel 2017 (anno precedente il 1° luglio). Stesso discorso se il dipendente presenta domanda di assegno dal 1° gennaio al 30 giugno 2019: il riferimento è sempre il 1° luglio 2018.
Per avere diritto all’assegno il reddito dev’essere:
• composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilabili;
• compreso nei limiti indicati annualmente dall’INPS.
Fanno parte del reddito complessivo le somme soggette ad IRPEF, oltre a quelle esenti o soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se superiori a 1.032 euro annui.
IMPORTO SPETTANTE
Come detto l’importo dell’ANF varia in base a:
• numero componenti il nucleo familiare;
• importo del reddito familiare.
L’INPS pubblica ogni anno con apposita circolare gli importi distinti in tredici tabelle, dalla 11 (nuclei composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore senza componenti inabili) alla 21 D (nuclei monoparentali dove il richiedente è celibe / nubile senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote). Per ogni tabella è specificato l’importo mensile dell’ANF in base al numero dei componenti il nucleo e il loro reddito complessivo.
COME FARE DOMANDA
Dal 1° aprile scorso i dipendenti dovranno presentare le domande ANF direttamente all’INPS in via telematica, collegandosi al sito www.inps.it se in possesso di PIN dispositivo o credenziali SPID ovvero tramite i Patronati.
Nessun problema per chi ha già presentato in modalità cartacea la richiesta di ANF per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019. In questi casi non si dovrà inoltrare nuovamente la domanda.
In precedenza, le domande di ANF dovevano essere presentate in modalità cartacea al datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (codice SR16). Prescrizione rimasta per i soli operai agricoli a tempo indeterminato (cosiddetti “OTI”).
ANF 2019: CONSULTAZIONE DELLE DOMANDE
In virtù delle nuove modalità di presentazione delle domande l’INPS ha comunicato la creazione di un’apposita sezione all’interno del Cassetto previdenziale dove le aziende potranno visionare le domande ANF dei propri dipendenti.
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
Eccezion fatta per i casi di pagamento diretto (di cui si parlerà in seguito) gli importi spettanti a titolo di assegni familiari vengono anticipati dall’azienda in busta paga e da questa poi recuperati sui contributi da pagare all’INPS con modello F24 (essendo somme a carico dell’Istituto).
Se ad esempio i contributi di aprile 2019 ammontano ad euro 10.500,00 e l’azienda ha anticipato assegni familiari per un importo complessivo di 2.000,00 euro, con F24 del 16 maggio 2019 dovrà versare:
10.500,00 – 2.000,00 = 8.500,00 euro.
Le somme erogate a titolo di assegni familiari non sono soggette né a contributi INPS né a tassazione IRPEF.
Come già anticipato sopra, le aziende potranno continuare ad erogare gli ANF relativi al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 se presentati in modalità cartacea purché entro il 31 marzo scorso. Questo fino alla denuncia UNIEMENS relativa al mese di giugno 2019 (da inviare all’INPS entro il 31 luglio 2019). Di conseguenza, dal 1° luglio prossimo l’azienda non potrà più recuperare alcun importo a titolo di ANF se risultante da modelli presentati in modalità cartacea.
PAGAMENTO DIRETTO
In una serie tassativa di casi l’erogazione dell’ANF avviene direttamente da parte dell’INPS:
• orfani;
• coniugi superstiti;
• coniugi dell’avente diritto all’ANF se non sono titolari di un loro autonomo diritto all’assegno ovvero coniugi degli iscritti alla Gestione separata;
• destinatari di ammortizzatori sociali pagate direttamente dall’INPS;
• destinatari di prestazioni antitubercolari;
• operai agricoli a tempo determinato;
• dipendenti di aziende cessate o fallite;
• dipendenti di aziende boschive;
• dipendenti in aspettativa politica o sindacale;
• pensionati (a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente).