L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello, è disciplinato dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per i giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo.
Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.
La durata del contratto (cfr. l’art. 43, comma 2, del D.lgs n. 81/2015) è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale (con alcune eccezioni disposte sempre dalla normativa).
La retribuzione per gli apprendisti di 1° livello
La retribuzione dell’apprendista di 1° liv. è articolata come di seguito:
- nessun obbligo retributivo per le ore di formazione presso l’ente formativo (art. 43, comma 7);
- 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43, comma 7);
- misura della retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro (art. 42, comma 5, lett. b).
La contribuzione per gli apprendisti di 1° livello
L’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2015 prevede, a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- assicurazione sociale per l’impiego (NASPI, ex ASPI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Non sussistono obblighi contributivi per le ore di formazione svolte presso istituzioni formative, quindi all’esterno della sede aziendale, per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (art. 43, comma 7, del D.lgs n. 81/2015). Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in risposta all’interpello n. 22/2016, ha infatti chiarito che la contribuzione dovuta per gli apprendisti deve essere calcolata esclusivamente sulle retribuzioni
effettivamente corrisposte. Si fa presente che sia in relazione all’attività formativa esterna sia a quella svolta nell’ambito della sede aziendale, i contratti collettivi possono, in ogni caso, prevedere condizioni retributive di miglior favore, a fronte delle quali vanno adeguati anche gli obblighi contributivi. Il Ministero ha altresì precisato che per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile l’accreditamento della contribuzione figurativa.
Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che la “complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
Si ricorda, infine, che l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione (cfr. l’articolo 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41). In considerazione di quanto previsto all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Lo sgravio contributivo del 2022
La scorsa legge di bilancio (legge 30 dicembre 2021, n. 234), aveva disposto che per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell’anno 2022, veniva riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta dall’azienda per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo). Sostanzialmente le aziende fino a 9 dipendenti non pagavano contributi per 3 anni.
Le ultime novità del 2023: adempimenti informativi e contributivi
L’INPS, con il recente messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, ha comunicato che in considerazione del mancato rinnovo, per l’anno 2023, dello sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello (di cui al paragrafo precedente), a decorrere dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro interessati sono tenuti agli adempimenti informativi e contributivi secondo la disciplina ordinaria. Vale a dire che – per l’anno corrente – la contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, per il finanziamento delle gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le misure crescenti dell’1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese).
Inoltre l’Istituto ha chiarito che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) e sono pertanto esonerate dal versamento della relativa contribuzione e dal contributo integrativo.
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