ANTINCENDIO – NOVITÀ SU FORMAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO ED EMERGENZA

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che, in attuazione delle disposizioni contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi a decorrere dal 4 ottobre 2022. Da tale data risulterà abrogata la disciplina ora vigente contenuta nel decreto ministeriale 10 marzo 1998 (articolo 3, comma 1, lettera f) e articoli 5, 6 e 7).

Il decreto conferma l’obbligo del datore di lavoro di adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, confermando anche in alcuni casi l’obbligo di predisporre un apposito piano di emergenza e relative planimetrie. 

L’obbligo di predisporre tale piano ricade sulle seguenti aziende:

• luoghi di lavoro occupati da oltre 10 lavoratori;

• luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori (novità);

• luoghi di lavoro rientranti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151 del 1° agosto 2011 (aziende soggette ai controlli Vigili del Fuoco quali ad esempio strutture ricettive con oltre 25 posti letto, attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq, centrali termiche o cucine con potenza maggiore a 116 kW, locali adibiti a deposito con superficie maggiore a 1000 mq, palestre e locali di intrattenimento/spettacolo, etc).

In tutti quei luoghi di lavoro che non risultano nell’elenco sopra riportato, il piano di emergenza non sarà obbligatorio. Sarà invece necessario riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi tutte le misure antincendio attuate. 

Tra le altre misure, viene confermato l’obbligo per il datore di lavoro di espletare la valutazione dei rischi d’incendio, e conseguentemente di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati “addetti al servizio antincendio”.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento. In attuazione di quanto previsto nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, viene regolamentato l’obbligo di aggiornamento della formazione, che dovrà avvenire ogni cinque anni. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022), siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2023).

ORGANIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI

L’allegato III del decreto va a specificare le nuove indicazioni riguardo i corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio. Vengono definiti tre livelli di attività in base al rischio delle stesse e, a seconda di tali distinzioni, i corsi di formazione si articoleranno in maniere differenti:

Aziende Livello 3 (Aziende ad alto rischio, con sostanze altamente infiammabili ed elevata probabilità di propagazione) – Modulo teorico da 12 ore + Modulo pratico da 4 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (8 ore)

Aziende Livello 2 (Aziende a medio rischio, con stoccaggio di sostanze infiammabili, ma con limitata probabilità di propagazione dell’incendio) – Modulo teorico da 5 ore + Modulo pratico da 3 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (5 ore)

Aziende Livello 1 (Aziende a basso rischio, al cui interno trovano spazio sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui il rischio di propagazione dell’incendio è scarso) – Modulo teorico da 2 ore + Modulo pratico da 2 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (2 ore)

 

Per le aziende soggette a particolari rischi, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica, previo superamento di apposita prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Per informazioni, elaborazione delle procedure e dei piani di gestione emergenza e per i corsi di formazione: 

UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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