Antincendio cantine vinicole

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato in data 14 ottobre 2025 un chiarimento operativo sull’assoggettabilità ai procedimenti di prevenzione incendi delle cantine che detengono vino in botti di legno ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Il chiarimento è contenuto all’interno della Nota prot. n. 16868. 

La disposizione nasce in risposta a quesiti pervenuti circa la ricomprensione delle cantine tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal regolamento di prevenzione incendi e fornisce orientamenti uniformi per l’istruttoria da parte dei Comandi territoriali dei Vigili del Fuoco. 

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal D.P.R. n. 151/2011, che disciplina le modalità di prevenzione incendi per numerose tipologie di attività, individuate nell’Allegato I in base alla natura e alla quantità dei materiali presenti. L’Allegato I comprende depositi di merci e materiali combustibili, impianti industriali con rischio di incendio, locali adibiti a stoccaggio di liquidi infiammabili e altre attività simili. La normativa stabilisce inoltre soglie quantitative per la rilevanza dei materiali combustibili e definisce le procedure autorizzative, comprendenti la presentazione della SCIA, la redazione del progetto antincendio e le eventuali visite di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Le cantine vinicole, in quanto tali, non sono menzionate specificamente nell’Allegato I, rendendo necessaria una valutazione tecnica basata sul rischio effettivo di incendio.

La nota prot. 16868 chiarisce che il vino contenuto in botti di legno, con gradazione alcolica ordinaria intorno al 10-15% vol., non può essere considerato un liquido infiammabile rilevante ai fini della normativa antincendio. Allo stesso modo, le botti di legno, pur essendo materiali combustibili, non costituiscono un deposito di legname ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, in quanto fanno parte integrante del processo produttivo, ossia l’affinamento e la conservazione del vino, e non sono stoccate come merce commerciale.  

In conclusione viene chiarito che ai fini dell’assoggettabilità alle norme del dpr 151 (scia antincendio per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco) le botti in legno non devono essere computate. 

Pertanto una cantina con superfice maggiore a 1000 m2, non rientra nell’attività n. 70 dell’Allegato I del DPR 151/11 (“Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg”), per la sola presenza di botti in legno destinate ad esempio all’affinamento e alla conservazione del vino.  

Pertanto, la sola presenza di botti di legno contenenti vino non integra la fattispecie della voce n. 70. Parimenti, l’attività non è riconducibile alla voce concernente i depositi di legnami e prodotti affini (attività 36 “Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, etc con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg). 

In ogni caso le cantine potrebbero ricadere tra le “attività soggette” ai controlli e pratiche Vigili del Fuoco nel caso presentino altre attività riconducibili a voci dell’Allegato I del DPR, ciascuna da valutare autonomamente secondo le pertinenti disposizioni. A titolo esemplificativo, la norma antincendio si applica in presenza di serbatoi per gas combustibili o altri combustibili liquidi quali il gasolio, centrali termiche, gruppi elettrogeni, depositi di alcoli ad elevata gradazione, depositi di imballaggi di carta/cartone o altri materiali combustibili oltre soglia.   

Per completezza di informazione si rammenta che, in ogni caso, le cantine, debbono sempre predisporre il documento di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori come disposto dal decreto 81/2008. Tale documento deve includere anche una specifica valutazione del rischio incendio che deve contemplare tutti i materiali presenti. 

 

Per informazioni, consulenze e predisposizioni pratiche antincendio e di valutazioni del rischio:

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226596 
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