Altre novità in materia di immobili – Legge di Bilancio 2024

Immobili oggetto di interventi Superbonus

Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al Superbonus, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.

Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.



Plusvalenze da cessione di beni immobili

A decorrere dall’ 1/01/2024 rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, la cui conclusione sia avvenuta da non più di 10 anni all’atto della cessione.

Sono esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione
  • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

  • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
  • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze realizzate ai sensi delle disposizioni di cui sopra può applicarsi l’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 1, co. 496, L. 266/2005, con le modalità ivi previste.

 

Per informazioni:

UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it



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