Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Lo ha chiarito il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con circolare del 10 dicembre 2020 n. 14.
Allo stato attuale, lo stato di emergenza è stato prorogato sino alla data del 31 gennaio 2021. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità sino al 3 maggio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati in tale periodo.
Ricordiamo che, per l’esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione, l’impresa deve comunque:
– essere in possesso di tutte le condizioni e i requisiti previsti;
– prestare le garanzie fideiussorie richieste;
– comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
A partire dal 1° gennaio 2021 varia la definizione di rifiuto urbano, per cui alcuni rifiuti prima speciali vengono ora classificati come urbani.
Per cui i soggetti che si occupano di:
– raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (iscritti nella categoria 4)
– i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti (iscritti nella categoria 2-bis)
– i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti i 30 kg/l al giorno (iscritti nella categoria 2-bis)
possono continuare a svolgere le proprie attività di trasporto rifiuti per determinate tipologie e quindi per i codici CER dichiarati in fase di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali anche se questi rifiuti in data successiva al 31 dicembre 2020 sono stati classificati come rifiuti urbani.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it