A seguito delle modifiche della definizione di rifiuti “urbani” disposte dal Decreto Legislativo n.116/2020, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito le modalità di iscrizione delle aziende che intendono trasportare tali rifiuti.
Il D.Lgs. 116/2020, ricordiamo, ha definito come urbani anche quei rifiuti che, fino al 31 dicembre 2020, erano considerati speciali cosiddetti “assimilati” privando della possibilità di trasportarli i soggetti non iscritti alla categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali, fino a quel momento deputati al servizio di trasporto per le imprese. Stiamo parlando dei codici EER e delle descrizioni contenute nell’allegato L-quater (carta e cartone, plastica, legno…) prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (esposizioni, alberghi, uffici, negozi, ristoranti, bar…) del Dlgs 152/06.
Al fine di consentire alle imprese di trasportare tali rifiuti, l’Albo ha deliberato che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis potranno continuare a trasportare i rifiuti speciali non pericolosi divenuti ora urbani.
Ricapitolando:
• I soggetti già iscritti all’Albo e che ai sensi della deliberazione n. 4/2020 già effettuano il trasporto di tali rifiuti provenienti da attività elencate nell’allegato L-quinques, possono continuare a trasportare i codici CER già autorizzati e rientranti all’Allegato L-quater;
• I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 possono trasportare i rifiuti ora definiti come urbani solo se prodotti da utenze non domestiche rientranti nell’allegato L-quinques e gestiti al di fuori del servizio pubblico;
• I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2-bis possono trasportare tali rifiutisolo se la propria attività rientra tra le attività indicate nell’allegato L-quinques. Tali rifiuti potranno essere conferiti sia al servizio pubblico sia a soggetti diversi;
• le imprese iscritte o che intendono iscriversi alla Categoria 2 bis dell’Albo se intendono trasportare anche i propri rifiuti urbani (elencanti nell’allegato L-quater e provenienti dalle attività non domestiche riportate nell’allegato L-quinquies) hanno l’obbligo di presentare un’apposita domanda alla Sezione Regionale o provinciale dell’Albo Nazionale gestori Ambientali territorialmente competente al fine di adeguare o integrare l’elenco dei codici rifiuti dell’EER già autorizzati con l’inserimento anche dei codici rifiuti EER di cui all’Allegato L-quater.
L’obbligo di presentare un’apposita domanda al fine di adeguare o integrare l’elenco dei codici dell’EER già autorizzati con i codici dell’Allegato L-quater, riguarda anche le imprese iscritte o che intendono iscriversi nella Categoria 4 dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
In allegato:
– elenco dei i rifiuti all’Allegato L-quater
– le attività all’Allegato L-quinquies
Gli uffici dell’A.C.A. sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili e per le pratiche di iscrizione o aggiornamento all’Albo Gestori Ambientali.
Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
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