ALBO GESTORI AMBIENTALI: CHIARIMENTI

 

Proroga validità iscrizioni al 29 giugno 2022

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Si ricorda che, attualmente, lo stato di emergenza è stato prorogato (dal Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221) sino al 31 marzo 2022 e ne consegue che le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel suddetto periodo.

Nel documento viene, peraltro, chiarito che, per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione, l’impresa deve comunque:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti;

b) prestare apposita fideiussione a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e il 29 giugno 2022 per i casi previsti;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Corretta data da inserire nel FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti)

La data da riportare all’interno del FIR deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. Lo ha chiarito con la circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 l’Albo nazionale gestori ambientali.

In fase di prima iscrizione, tale data coincide con quella di notifica del provvedimento. Analogamente accade in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

Attribuzione categoria di iscrizione per l’utilizzo dei codici rifiuto EER 200304 e 200306

L’Albo, con Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021, fornisce chiarimenti sull’attribuzione dei codici EER 200304 (Fanghi delle fosse settiche) e 200306 (Rifiuti della pulizia delle fognature) ai fini dell’iscrizione all’Albo nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) e nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).

In particolare, i chiarimenti all’Albo sono stati richiesti a seguito dell’esclusione dei rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie dalla definizione di rifiuti urbani ed alla classificazione degli stessi come rifiuti speciali.

A tal riguardo l’Albo ritiene che gli stessi rifiuti possano essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici riportati nei provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti autorizzatori.

Per informazioni e per la presentazione delle pratiche di rinnovo iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, contattare:

UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it 

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