AGGIORNAMENTO DVR: QUANDO È OBBLIGATORIO

 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute e la sicurezza dei lavoratori deve essere aggiornato entro 30 giorni dal momento in cui si verifichi anche solo una tra le seguenti situazioni:

• significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto e introduzione nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi di sede, nuove unità locali, cambiamenti organizzativi, inserimento di nuove mansioni);

• importanti infortuni o malattie professionali;

• qualora gli esiti della sorveglianza sanitaria effettuata ne diano indicazioni;

• in caso di nuove nomine di figure o addetti alle emergenze, all’interno dell’organigramma della sicurezza aziendale;

• in caso di aggiornamenti della normativa vigente.

Dell’aggiornamento deve essere data immediata evidenza, attraverso adeguata documentazione e informazione all’RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Ricordiamo, inoltre, che persiste l’obbligo di aggiornamento triennale del documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, del rischio biologico e cancerogeno, ed ogni quattro anni per i rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici e illuminamento).

Tali disposizioni sono stabilite dal decreto legislativo n. 81/2008 che ha previsto inoltre pesanti sanzioni anche di carattere penale in caso di inadempienza.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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