Il Decreto Legislativo del 1° giugno 2020 n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha apportato alcune modifiche in merito alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione durante il lavoro ad agenti cancerogeni o mutageni.
Il Decreto, che attua la direttiva UE 2017/2398 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 dicembre 2017, modifica il Testo Unico in materia di Sicurezza, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art. 242 comma 6 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e sostituisce l’Allegato XLII (Elenco delle sostanze, miscele e processi) e l’Allegato XLII (Valori limite di esposizione professionale) per adeguarli alle modifiche introdotte a livello europeo.
In particolare, con la modifica del comma 6 dell’art. 242, rispetto alla prima formulazione dell’articolo non si parla più di sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, che avrebbe introdotto criticità sia in termini di oneri impropri a carico del datore di lavoro che di reale applicabilità, ma viene previsto che “il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”.
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