In tutte le aziende con presenza di uno o più lavoratori che partecipano all’attività, è obbligatoria la presenza di addetti antincendio, formati con corsi della durata da 4 a 16 ore in base al livello di rischio.
L’obbligo pertanto ricade su:
• società, anche cooperative, con almeno due soci
• ditte individuali con almeno un dipendente o soggetto ad esso equiparato (lavoratore con contratto di apprendistato, a voucher, tirocinante, a progetto, somministrato, ecc…)
Il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), prevede l’emanazione di una specifica disposizione di legge che dovrà disciplinare contenuti e periodicità dei corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio. In attesa che tale disposizione di legge venga promulgata, i Comandi dei Vigili del Fuoco stanno prescrivendo alle aziende controllate l’obbligo di aggiornare la formazione. Stando alle indicazioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, diramate con apposite note, i programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento, verranno così distinti per tipologia di rischio:
– attività a rischio di incendio basso, 2 ore di formazione;
– attività a rischio di incendio medio, 5 ore;
– attività a rischio di incendio elevato, 8 ore.
Per tutte le tipologie di rischio, l’aggiornamento è richiesto con periodicità triennale, in analogia a quanto già previsto in materia di primo soccorso.
L’agenzia formativa accreditata A.C.A. Formazione organizza i suddetti corsi di aggiornamento e i corsi base per addetti antincendio, anche direttamente presso le aziende, per tutte le tipologie di attività a rischio basso, medio o elevato.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
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