Il Ministero della Salute, con comunicazione del 12 maggio 2026, ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito all’apposizione del codice UFI (Identificatore Unico di Formula) sulle etichette dei prodotti fitosanitari, ai sensi del Regolamento CLP (Reg. UE 1272/2008).
Il codice UFI rappresenta un elemento informativo di sicurezza obbligatorio, finalizzato alla gestione sanitaria in caso di esposizione accidentale. L’apposizione è obbligatoria per le miscele classificate pericolose e deve essere riportato in modo visibile, leggibile e indelebile. Il Ministero precisa inoltre che, nei casi in cui l’UFI sia obbligatorio, non è ammesso l’utilizzo di adesivi facilmente removibili.
Il Ministero ricorda inoltre che, terminato il periodo transitorio dal 1° gennaio 2025, distributori e rivenditori sono tenuti a verificare la conformità dell’etichettatura e a non commercializzare prodotti privi di UFI nei casi in cui esso sia obbligatorio.
Limitatamente ai prodotti immessi in commercio prima del 1° gennaio 2025 e ancora presenti presso distributori o rivenditori, il Ministero ammette la possibilità, in deroga, di effettuare l’operazione di adeguamento presso gli stessi distributori/rivenditori tramite adesivi, al fine di evitare aggravi economici derivanti dal ritiro o dallo smaltimento delle giacenze.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla comunicazione ministeriale.
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