CONAI: novità su capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande

Il Consiglio di Amministrazione CONAI del 25 marzo 2026 ha deliberato importanti novità per capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande, in linea con quanto previsto dalle nuove definizioni di imballaggio introdotte dal Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), con effetto dal 12 agosto 2026. 

Si ricorda infatti che ad oggi rientrano nella definizione di imballaggio, e quindi, sono già nel perimetro della responsabilità del sistema CONAI-Consorzi di Filiera, le sole capsule lasciate vuote dalla macchina erogatrice e quelle progettate per essere svuotate manualmente dal consumatore, con o senza l’ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa. 

Alla luce di quanto espressamente indicato all’interno del Regolamento, tali articoli rientreranno sempre nella definizione di imballaggio (nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti insieme al prodotto) e, pertanto, saranno soggetti alla Responsabilità Estesa del Produttore.  

Pertanto, il Consiglio ha deliberato che le capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande saranno assoggettate al Contributo ambientale CONAI (CAC) dal 12 agosto 2026, in funzione del materiale di cui sono composte. 

In particolare: 

  • se in alluminio, sarà prevista l’applicazione del valore unitario del CAC (12 €/t) fino a settembre 2026, per poi prevedere l’applicazione di un Extra-CAC (pari a 108 €/t) a decorre dal 1° ottobre 2026, portando, dunque, il valore del CAC diversificato per tali  articoli a 120,00 €/t. L’Extra-CAC sarà funzionale al processo graduale di sviluppo delle raccolte e vedrà coinvolti progressivamente alcuni impianti di selezione e trattamento per promuovere l’intercettazione finalizzata al riciclo di tali articoli; 
  • se in carta, rientreranno nella fascia contributiva 1 qualora monomateriali ovvero in una delle altre fasce contributive previste per gli imballaggi compositi a base carta, diversi dai cartoni per liquidi (CPL), secondo le regole vigenti; 
  • se in plastica, rientreranno nella fascia contributiva B2.3 qualora monomateriali, ovvero nella fascia contributiva C, tra gli imballaggi poliaccoppiati, qualora composite a prevalenza plastica; 
  • se in plastica biodegradabile e compostabileconformi alla norma EN 13432, rientreranno nell’unica fascia contributiva attualmente prevista per tali imballaggi. 

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio ha inoltre sottolineato che da agosto 2026 partirà un periodo transitorio di sperimentazione (non oltre 12 mesi) che consentirà di definire puntualmente il deficit di catena per la gestione delle capsule/cialde/bustine a fine vita, a cui correlare “a regime” il CAC per ciascun materiale di imballaggio. 

La modulistica dichiarativa verrà conseguentemente integrata, per ciascun materiale interessato, con le nuove voci e i rispettivi valori di CAC. 

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI, disponibile sul sito internet www.conai.org. 

Per quanto riguarda l’etichettatura ambientale degli articoli in oggetto, si rimanda alla FAQ dedicata disponibile sul sito www.etichetta-conai.com, nell’apposita sezione raggiungibile attraverso il menù a tendina in alto a destra. 
 

Per informazioni: 

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226505
e-mail servizi@acaweb.it 

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