A partire dal 24 maggio 2026, entreranno pienamente in vigore le nuove disposizioni statuite dall’Accordo Stato Regioni per la formazione sicurezza lavoro. L’Accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 maggio 2025, ricordiamo, ha riformato la disciplina per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza lavoro, ed aveva disposto un periodo di 12 mesi per consentire adeguamenti graduali a tutti i soggetti interessati.
Da quella data i corsi di formazione per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro dovranno essere organizzati secondo quanto previsto dal nuovo Accordo, che aggiorna e sostituisce i precedenti riferimenti normativi del 2011, 2012 e 2016.
Le novità
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, i percorsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro dovranno essere progettati ed eseguiti secondo le nuove disposizioni.
In particolare:
- l’aggiornamento della formazione dei preposti dovrà avvenire con cadenza biennale;
- viene esteso il numero di attrezzature soggette a specifica formazione. L’obbligo di formazione è esteso a tutti gli escavatori, anche con massa inferiore ai 6000 kg; si introduce l’obbligo di formazione per l’utilizzo di carriponti, caricatori per movimentazione materiali e macchine agricole raccogli-frutta;
- è stata introdotta specifica formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Altra importante novità riguarda l’introduzione dell’obbligo, da parte dei Datori di lavoro, di verificare l’efficacia della formazione svolta dai propri lavoratori, che risponde a logiche, tempi e strumenti differenti.
La verifica dell’efficacia della formazione deve essere condotta “a una certa distanza di tempo dal termine del corso”, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nell’Accordo si chiarisce che “la valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale”.
La mancata verifica dell’efficacia, obbligatoria dal 24 maggio 2026, rende giuridicamente incompleto il percorso formativo, con le conseguenti possibili implicazioni sanzionatorie a carico del datore di lavoro.
Per effettuare questa verifica, l’Accordo individua tre strumenti operativi: l’analisi dell’andamento infortunistico aziendale prima e dopo la formazione, la somministrazione di questionari, oppure l’elaborazione di check list di valutazione basate sull’osservazione dei comportamenti nei confronti delle misure di sicurezza.
Ricordiamo inoltre che la formazione sicurezza lavoro dovrà essere completata prima dell’inizio della mansione o del cambio ruolo. Fa eccezione la formazione sicurezza per i lavoratori del settore turismo/ristorazione, per i quali la formazione può essere erogata entro 30 giorni dall’assunzione.
Per i Datori di lavoro, l’Accordo ha introdotto l’obbligo di svolgimento di uno specifico corso di formazione sicurezza, che dovrà essere completato entro il 24 maggio 2027. Tale corso è obbligatorio, nel caso in cui il Datore di lavoro non svolga le funzioni di “responsabile sicurezza” RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
In ultimo, in tema di formazione, riportiamo altra novità normativa, che estende l’obbligo di aggiornamento annuale per i Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza RLS, anche per le aziende sotto i 15 dipendenti.
Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226511
e-mail servizi@acaweb.it
Oppure ACA FORMAZIONE
tel. 0173 226691
e-mail formazione@acaweb.it

