Impianti natatori e strutture dotate di piscina: regole da seguire

Nell’ambito del piano regionale di prevenzione, la Regione Piemonte ha approvato un “Protocollo operativo di gestione delle attività di controllo sugli impianti natatori”.

Tale documento mira a definire le modalità di controllo su tutti gli impianti natatori pubblici e le strutture dotate di piscina (es. strutture ricettive dotate di piscine in uso agli alloggiati) che sono chiamate a prestare particolare attenzione agli obblighi normativi e gestionali, sempre più oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza e delle ASL.

L’obiettivo principale è garantire la tutela della salute degli utenti, attraverso una gestione consapevole dei rischi e un sistema di autocontrollo efficace.

Adempimenti da seguire

La struttura deve essere in possesso dei seguenti documenti obbligatori: 

  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), comprensiva della presenza della piscina;
  • planimetrie locali tecnici e vasche, schema impianti e dichiarazioni di conformità;
  • manuale di autocontrollo piscine, il quale deve contenere:
    – analisi dei rischi /pericoli igienico-sanitari relativi alla piscina;
    – procedure di monitoraggio dell’impianto;
    – azioni correttive;
    – procedure di pulizia e sanificazione;
  • registro dei controlli dell’acqua di vasca riportante:
    – valore cloro libero e combinato;
    – valore pH e temperatura;
    – quantità di acqua reintegrata;
    – denominazione prodotti per la disinfezione dell’acqua utilizzati e dosaggio;
  • analisi microbiologiche e chimiche dell’acqua di vasca e di immissione/approvvigionamento da eseguire con periodicità stabilita;
  • protocollo rischio legionellosi, conforme alle linee guida nazionali.

Si ricorda che i principali requisiti richiesti degli impianti sono i seguenti: 

  • l’ingresso della piscina dev’essere consentito tramite apposito cancello con chiusura controllabile e l’area piscina dev’essere delimitata;
  • presenza di doccia e vaschetta lavapiedi con passaggio obbligato, funzionante ed efficace;
  • cartelli con indicazione della profondità dell’acqua di vasca ben visibili;
  • esposizione di un regolamento del corretto comportamento dei frequentatori della piscina;
  • dotazione di salvagenti muniti di cima di recupero;
  • altezza dell’acqua in vasca inferiore o uguale a 1,40 m e area piscina inferiore o uguale a 100 m2 (altrimenti sarà necessaria la presenza di un assistente ai bagnanti);
  • presenza di appositi presidi di primo soccorso;
  • presenza di un Responsabile dell’impianto e di un Responsabile degli impianti tecnologici; –  entrambe le figure, che possono coincidere, devono essere adeguatamente formate;
  • presenza di idoneo locale tecnico accessibile dagli operatori autorizzati in sicurezza e idoneo locale per il deposito dei contenitori delle sostanze chimiche utilizzate;
  • presenza di apposito rubinetto per il prelievo dell’acqua di immissione e di approvvigionamento.

Inoltre per le piscine esterne stagionali, sul protocollo operativo della Regione Piemonte, si raccomanda la trasmissione all’ASL di competenza del modulo di apertura stagionale. Tale comunicazione dev’essere presentata via pec prima del mese di giugno di ciascun anno.

 

Per chiarimenti, invio del modulo di apertura stagionale, redazione manuali di autocontrollo piscina e legionella e per i campionamenti delle acque contattare:

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226505 – 0173 226516
e-mail servizi@acaweb.it

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