L’appalto

Qualora un’azienda decida di affidare determinati lavori ad una ditta esterna, si dovrà ricorrere ad un contratto di Appalto. 

L’appalto è un contratto attraverso il quale una parte (l’appaltatore) si impegna a eseguire un’opera o un servizio, utilizzando i propri mezzi e assumendosene il rischio economico, in cambio di un corrispettivo in denaro da parte di un’altra parte (il committente). 

Nell’appalto si realizza una dissociazione fra soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa e datore di lavoro in senso formale. Per dissociazione si intende lavorare a favore di un terzo (che non è il proprio datore di lavoro) in quanto assunto da un altro soggetto. 

La normativa di riferimento 

La normativa sull’appalto è contenuta principalmente in due codici: 

  • Codice Civile: disciplina gli appalti in generale, sia quelli tra privati che quelli tra privati e pubbliche amministrazioni. 
  • Codice dei Contratti Pubblici: regolamenta in modo specifico gli appalti pubblici, ovvero quelli che coinvolgono una pubblica amministrazione (Stato, Regioni, Comuni, ecc.). Questo codice è particolarmente complesso e dettagliato, in quanto mira a garantire la massima trasparenza, imparzialità e concorrenza nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici. 

Il Codice Civile all’art. 1655 definisce l’appalto come il “contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Si precisa inoltre (art. 1656 C.C.) che “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”. Nella realtà quotidiana il contratto di appalto, anche se spesso non formalizzato per scritto, si ha ogni volta che un’impresa terza svolge, presso i locali dell’azienda committente un determinato lavoro o servizio (esempio lo sgombero di locali, manutenzione di impianti elettrici o idraulici, manutenzione di giardini o aree verdi, esecuzione di lavori edili ecc) oltreché i lavori che vengono eseguiti da imprese esterne sui propri prodotti es. lavorazioni su semilavorati, confezionamento, verniciature ecc). 

Caratteristiche principali degli appalti 

Per stipulare un contratto di appalto – genuino – è necessario redigerlo ed attuarlo secondo le vigenti norme di legge. Di seguito elenchiamo, gli elementi essenziali del contratto di appalto:  

  • l’oggetto del contratto di appalto deve riguardare la fornitura di un’opera o un servizio e non di prestazioni di manodopera; 
  • l’appalto deve realizzarsi tramite organizzazione di uomini e mezzi dell’appaltatore; 
  • l’appaltatore deve assumersi il rischio d’impresa, cioè deve garantire l’esecuzione dell’attività nei tempi e nei modi previsti, pena la perdita del suo onorario. 

Altre caratteristiche: 

  • consensualità: l’appalto si perfeziona con il semplice consenso delle parti;
  • bilateralità: ci sono due parti coinvolte: l’appaltatore e il committente;
  • onerosità: entrambe le parti ricevono una prestazione: l’appaltatore riceve un corrispettivo in denaro, il committente riceve l’opera o il servizio;
  • complessità: l’appalto è un contratto complesso, che richiede una precisa definizione degli obblighi delle parti e delle modalità di esecuzione dell’opera o del servizio. 

Principali obblighi delle parti 

  • Appaltatore: 
    – eseguire l’opera o il servizio nei tempi e nei modi concordati;
    – utilizzare materiali di buona qualità;
    – rispettare le norme di sicurezza;
    – garantire il buon funzionamento dell’opera o del servizio per un certo periodo di tempo (garanzia). 
  • Committente: 
    – pagare il corrispettivo pattuito;
    – fornire all’appaltatore le informazioni e i mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera o del servizio;
    – verificare la conformità dell’opera o del servizio al contratto.

Viene inoltre introdotta una RESPONSABILITÀ SOLIDALE fra imprenditore committente e appaltatore relativamente ai trattamenti retributivi e contributivi dei dipendenti impiegati nell’appalto, solidarietà che la giurisprudenza prevederebbe nel limite di due anni dalla cessazione dell’appalto. Su questo tema si rimanda ad altro nostro articolo consultabile al seguente link: Responsabilità solidale negli appalti – Associazione Commercianti Albesi 

Appalti pubblici: una normativa più stringente 

Gli appalti pubblici sono soggetti a una normativa più dettagliata e complessa rispetto a quelli privati, con l’obiettivo di: 

  • garantire la massima trasparenza: tutte le fasi della procedura di gara devono essere pubbliche e documentate;
  • promuovere la concorrenza: le gare devono essere aperte a tutte le imprese interessate e le valutazioni delle offerte devono essere effettuate in modo oggettivo e trasparente;
  • prevenire la corruzione: sono previste sanzioni severe per chi viola le norme in materia di appalti pubblici. 

Le fasi, in sintesi, di una procedura di appalto pubblico: 

  1. Pubblicazione del bando: viene pubblicato un bando di gara in cui sono indicati i requisiti per partecipare, l’oggetto dell’appalto e le modalità di presentazione delle offerte. 
  2. Presentazione delle offerte: le imprese interessate presentano le loro offerte entro il termine stabilito. 
  3. Valutazione delle offerte: una commissione giudicatrice valuta le offerte pervenute e stila una graduatoria. 
  4. Aggiudicazione: l’appalto viene aggiudicato all’impresa che ha presentato l’offerta migliore. 
  5. Esecuzione dei lavori: l’impresa aggiudicatrice esegue i lavori nei termini e nelle modalità previsti dal contratto. 

Documentazione da predisporre quando si ricorre ad un appalto 

Più nel dettaglio, di seguito si riportano alcuni dei criteri principali per costituire un contratto di appalto “genuino”:

  1. il valore dell’appalto deve essere riferito all’opera o al sevizio e non alle ore lavoro, in quanto la valutazione del numero dei lavoratori da impiegare e delle ore lavoro necessarie, sono di pertinenza esclusiva dell’appaltatore;
  2. devono essere compresi gli oneri della sicurezza sul lavoro in maniera esplicita. I costi per la salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento ad eventuali rischi interferenti (per i quali occorre redigere il D.U.V.R.I.), devono essere indicati esplicitamente ed analiticamente; inoltre devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
  3. non deve esserci commistione tra il personale dipendente dell’appaltatore e i dipendenti dell’azienda committente (che riceve la prestazione). In ogni caso, i lavoratori dell’appaltatore, non possono essere organizzati o diretti dal committente, in quanto, nel concreto svolgimento dell’appalto, deve essere riscontrabile un’autonoma organizzazione funzionale e gestionale dell’appaltatore, finalizzata allo specifico risultato. I lavoratori dell’appaltatore devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  4. l’organizzazione aziendale dell’appaltatore deve risultare dall’iscrizione al registro delle imprese, con particolare riguardo alla data, all’oggetto sociale, nonché al capitale sociale; ricordiamo però che il possesso della visura camerale da parte dell’appaltatore, è un buon punto di partenza ma non è condizione sufficiente a configurare l’appalto come genuino. Il committente, infatti, si impegna ad acquisire anche il DURC in fase di stipulazione del contratto di appalto e di verificarne la validità periodicamente;
  5. l’impresa appaltatrice deve autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico e professionale per svolgere l’opera o il servizio oggetto del contratto d’appalto;
  6. il rischio d’impresa, riferito all’esecuzione delle opere o servizi dedotti in contratto, è a totale carico dell’appaltatore e ciò deve essere palesato nel contratto;
  7. l’appaltatore è tenuto ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative nel settore di riferimento, con particolare riferimento alla parte economica-normativa;
  8. è vietato il sub-appalto del contratto o di parte di esso senza l’autorizzazione del committente. 

Si ricorda che le imprese che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera che, peraltro, sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di versamento IRPEF (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio. Il versamento viene operato dalle imprese della filiera (appaltatrici, subappaltatrici, ecc.) con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione. Per ovviare a questi nuovi obblighi, le aziende possono richiedere il DURF (documento unico di regolarità fiscale). Tale modello di certificazione consente di evitare l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute sugli appalti. 

Appalto e PATENTE A CREDITI 

La patente a crediti è un nuovo requisito introdotto per le imprese che vogliono partecipare a gare d’appalto per lavori in cantiere. In pratica, è un po’ come una “patente di guida” per le aziende che lavorano nell’edilizia. 

L’obiettivo principale della patente a crediti è quello di garantire una maggiore sicurezza nei cantieri e migliorare la qualità dei lavori. Le imprese che hanno un punteggio più alto nella patente a crediti dimostrano di essere più attente alla sicurezza dei lavoratori e di avere una maggiore competenza nel settore. 

Ricordiamo quindi che la patente è obbligatoria è divenuta obbligatoria dallo scorso 1° ottobre 2024 per le imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili. Interessa non solo le imprese edili, ma anche le aziende che eseguono, ad esempio, impianti elettrici, termici, installano serramenti, ecc. 

Focus AGRICOLTURA 

È doveroso informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, è stata pubblicata la Legge n. 101 del 12 luglio 2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”. L’articolo 2-quinquies, inserito in sede di conversione in Legge, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, prevede l’istituzione, presso l’INPS, di una Banca dati degli appalti in agricoltura, in cui si iscrivono, in forma singola o associata, le imprese: 

  • non agricole, singole ed associate che svolgono attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
  • che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, che intendano partecipare ad appalti (esclusi quelli rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici) in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola. 

A tale Banca dati avranno accesso il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL. 

Con decreto interministeriale, sentiti l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015, saranno definiti: 

  • i requisiti di qualificazione dell’appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all’organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto e la documentazione per la verifica del loro possesso;
  • le informazioni relative alle imprese già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici;
  • le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico specialistiche e dell’apparato organizzativo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  • i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa impiegati nell’appalto. 

 

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO PAGHE
Tel. 0173/226611
libripaga@acaweb.it

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