PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA: LA PROVA DELL’ESPORTAZIONE AMMESSA ANCHE CON E-AD 


Un’azienda che effettua
commercio estero di bevande alcoliche, soggette ad accisa, con clienti in altri stati europei può provare l’avvenuta esportazione dei prodotti ad accisa sospesa per cui è prevista l’esenzione iva ex ART. 41, C1, lettera A) del DL 331/93 anche con il documento amministrativo elettronico e-AD. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 146 del 22 marzo 2022 ad un quesito specifico.

Tale documento amministrativo elettronico, infatti, è condiviso con tutte le Dogane europee ed è quindi considerato idoneo a tracciare fedelmente le merci in ogni fase del loro spostamento. Di conseguenza si considera valido come giustificativo dell’esenzione iva.

Quando l’azienda vende ad altri operatori in UE si avvale di depositi fiscali e opera in regime di sospensione d’accisa utilizzando una piattaforma comunitaria per il controllo dei movimenti tra Paesi EMCS. In questo modo con l’utilizzo dell’e-AD, all’interno dell’UE, il movimento di beni soggetti ad accisa viene tracciato in ogni suo spostamento e l’esportazione viene così dimostrata. Tale tracciamento risulta importante soprattutto nelle vendite con trasporto dei beni a cura del cessionario, che di fatto sono le più diffuse. L’e-AD, infatti, è emesso e validato dai sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane e pertanto costituisce un mezzo di prova, di provenienza pubblica.

Anche la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 28832/2019 aveva riconosciuto, per la vendita di prodotti alcolici in regime di sospensione dell’accisa, la validità di documenti e-AD ai fini della prova del trasferimento della merce.

Per informazioni:
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