È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante le disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico.
Il provvedimento, entrato in vigore il 7 aprile 2022, ha introdotto le seguenti novità:
a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
b) i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
d) l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.
Cosa si intende per produzione biologica
La nuova legge definisce la produzione biologica come un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali. Attraverso l’applicazione di norme rigorose concernenti la produzione, le nuove disposizioni intendono contribuire alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità,favorendo il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030).
Chi sono l’autorità nazionale e le autorità locali competenti
Il Mipaaf viene identificato quale Autorità nazionale a cui viene attribuito il compito di svolgere opera di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all’applicazione della normativa europea del settore. Le regioni, invece, sono individuate quali autorità locali chiamate a svolgere attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.
Marchio “biologico italiano”
Viene istituito il marchio “Biologico italiano” per i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Il suddetto marchio, di proprietà esclusiva del Mipaaf, potrà essere richiesto su base volontaria e sarà individuato mediante un concorso di idee. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, verranno individuate, con decreto del Mipaaf, le condizioni e le modalità di attribuzione del suddetto marchio.
Per informazioni:
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