Dal 15 marzo 2022 sono in vigore alcune nuove prescrizioni per le aziende iscritte all’Albo Gestori Ambientali.
In particolare, con riferimento alla categoria 2 bis (trasporto dei propri rifiuti) nell’Allegato H si prevede ora che:
– il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
– la mancata osservanza delle prescrizioni, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, può condizionare la validità e l’efficacia dell’iscrizione.
Le aziende possono reperire il provvedimento di iscrizione nell’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali. Non risulta più necessario, pertanto, accompagnare il trasporto dei rifiuti da una copia cartacea del provvedimento d’iscrizione.
Dal 15 marzo 2022, data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni, sarà quindi possibile, in caso di controllo, esibire l’iscrizione alla categoria 2 bis dell’Albo in formato digitale attraverso un dispositivo mobile (smartphone o tablet). È sempre comunque ammessa l’esibizione su supporto cartaceo.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione può comportare la sospensione o la cancellazione dall’Albo (artt. 19 e 20 D.M. 3 giugno 2014, n. 120).
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