Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è colui che viene eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).
A seguito dell’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL, per via telematica il nominativo del Rappresentante eletto.
ENTRO QUANDO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE
La “Dichiarazione RLS” deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo all’elezione, per ciascuna unità produttiva nella quale è stato eletto il Rappresentante.
La comunicazione deve essere aggiornata in caso di variazione del Rappresentante.
COME COMUNICARE IL NOMINATIVO RLS ALL’INAIL
La comunicazione deve avvenire per via telematica utilizzando il servizio online “Dichiarazione RLS” disponibile nella sezione Servizi online del portale Inail.
MANCATA COMUNICAZIONE: LA SANZIONE
Il datore di lavoro è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro in caso di mancata comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL.
FORMAZIONE RLS
Si ricorda inoltre che gli RLS interni devono frequentare uno specifico corso di formazione della durata minima di 32 ore.
La formazione prevede, inoltre, l’obbligo di aggiornamento periodico annuale:
– durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori
– 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori.
L’Associazione Commercianti Albesi organizza periodicamente i corsi di formazione dedicati agli RLS e fornisce il servizio di comunicazione telematica all’INAIL.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
Tel. 0173/226611
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