Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – con il DL 146/2021 – hanno ridefinito in modo importante nomina, obblighi e formazione del preposto.
Nomina del preposto obbligatoria per il datore di lavoro
La nuova normativa impone al datore di lavoro di nominare formalmente uno o più preposti con il compito di vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza.
In caso di mancata nomina del Preposto da parte del Datore di lavoro scatta l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
I nuovi obblighi del preposto: cosa cambia
La norma introduce nuovi obblighi per il preposto, il quale è ora tenuto a:
– intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
– interrompere temporaneamente l’attività qualora rilevi la presenza di inefficienze (deficienze) nei mezzi e nelle attrezzature di lavoro; il mancato esercizio è di per sé un reato penale, e in caso di infortunio di un lavoratore soggetto al potere di vigilanza del preposto costituisce un’aggravante;
– segnalare tempestivamente al datore di lavoro le non conformità rilevate.
Formazione biennale per il preposto
Il nuovo Decreto ha introdotto novità anche sul percorso formativo del preposto, per il quale sarà richiesta la formazione con modalità in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale.
Allo stato attuale il preposto è soggetto ad un corso formativo specifico di 8 ore, con aggiornamenti quinquennali.
I contenuti minimi e la durata dei nuovi corsi di formazione saranno rivisti entro il 30 giugno 2022 con l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Attività in appalto o subappalto
L’obbligo di individuazione del preposto è stato introdotto, in maniera più specifica, anche nei riguardi delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto.
In queste situazioni i datori di lavoro, appaltatori o subappaltatori, dovranno indicare con chiarezza al committente il personale chiamato a svolgere la funzione di preposto.
In caso di mancata comunicazione del nominativo del preposto durante l’esecuzione di attività in regime di appalto o subappalto è disposto, per il datore di lavoro, l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Gli uffici dell’ACA sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente.
Per ulteriori informazioni
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