Il 21 dicembre 2021, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Fiscale n. 146/2021 che contiene importanti aggiornamenti in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e un maggiore coordinamento dei soggetti competenti.
Formazione e addestramento
Tra le novità, segnaliamo le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza, soprattutto nel campo della formazione e dell’addestramento.
Una delle principali modifiche riguarda l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, che finora si limitava ad indicare che l’addestramento fosse effettuato “da una persona esperta e sul luogo di lavoro”.
Con il nuovo Decreto, l’addestramento consiste in:
– una prova pratica, finalizzata all’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
– una esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
La nuova norma dispone l’obbligo di tracciare in un apposito registro, anche informatizzato, tutti gli interventi di addestramento effettuati.
Il Decreto ha un impatto non indifferente anche sulla figura del Preposto, per il quale è richiesta la formazione con modalità in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale.
L’attività formativa è comunque richiesta in tutti i casi in cui sia resa necessaria a causa dell’evoluzione dei rischi già presenti o per l’insorgenza di nuovi rischi.
Un’altra novità coinvolge il Datore di Lavoro e la sua formazione obbligatoria. Tale figura (comma 7 dell’art. 37) è equiparata a quella dei dirigenti e dei preposti per quanto riguarda l’obbligo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di ricevere:
– una formazione adeguata e specifica;
– un aggiornamento periodico.
I nuovi obblighi formativi di aggiornamento biennale del Preposto e del Datore di lavoro saranno regolamentati entro il 30 giugno 2022.
Provvedimento di sospensione dell’attività per violazioni in materia di sicurezza lavoro
Viene modificato l’Art.14 del D. Lgs. 81/08 che dispone la facoltà per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (oltre alle ASL territorialmente competenti) di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa nel caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra le quali:
– la mancata elaborazione del documento di valutazione rischi,
– la mancata formazione e addestramento dei lavoratori,
– la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (Responsabile sicurezza R.S.P.P., Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, addetti antincendio e primo soccorso).
A differenza della disposizione originaria dell’articolo 14 (sospensione dell’attività con violazioni “gravi” e “reiterate”, commesse nei cinque anni successivi alla prima violazione), ora è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
La sospensione può riguardare:
– esclusivamente la parte dell’attività interessata dalle violazioni
– l’attività lavorativa o i lavoratori interessati dalle violazioni descritte all’Allegato I (vedi tabella riportata più sotto).
Congiuntamente al provvedimento di sospensione, gli organi di controllo e vigilanza potranno imporre anche specifiche misure idonee a far cessare lo stato di pericolo.
Per l’intero periodo della sospensione l’impresa non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
La revoca del provvedimento di sospensione può avvenire alle seguenti :
– la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni previste dall’Allegato I;
– nelle ipotesi di violazioni di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato.
ALLEGATO 1
Violazioni oggetto del provvedimento di sospensione e somme aggiuntive per la revoca

Il Preposto
Il nuovo Decreto attribuisce una maggiore rilevanza alla figura del preposto, che acquisisce maggiore centralità nelle attività di prevenzione.
Il preposto, nell’attività di sovraintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro inerenti anche all’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, non potrà limitarsi ad informare i propri superiori in caso di persistenza della inosservanza.
Sarà chiamato, invece, ad intervenire con l’obiettivo di modificare il comportamento non conforme, interrompendo l’attività del lavoratore e informando i superiori diretti qualora le disposizioni impartite non fossero rispettate.
Il Decreto Fiscale, inoltre, fornisce al preposto ulteriore rilevanza nel processo di prevenzione, chiarendo che questi dovrà:
– interrompere temporaneamente l’attività qualora rilevi la presenza di inefficienze (deficienze) nei mezzi e nelle attrezzature di lavoro;
– segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Appalto o subappalto
Nelle situazioni di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno indicare con chiarezza al committente il personale chiamato a svolgere la funzione di preposto.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
In caso di violazione del nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto, per il datore di lavoro e il dirigente è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Ulteriori sanzioni quali l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, sono previste in caso di violazioni inerenti a:
– l’obbligo di nomina del medico competente,
– la fornitura DPI,
– l‘aggiornamento delle misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi, contratti di appalto e somministrazione,
– gli obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori.
Gli uffici dell’ACA sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili per l’elaborazione della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro, necessaria ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente e per l’espletamento di ogni tipo di attività formativa e di addestramento.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
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