LAVORATRICI MADRI: INTERDIZIONE POST PARTO IN CASO DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

 

Durante il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio (ed in alcuni casi fino ad un anno di età del figlio), le lavoratrici non possono svolgere determinati lavori pericolosi, faticosi ed insalubri elencati negli allegati A e B del D. Lgs. 151/2001 (normativa in materia di sostegno della maternità e paternità dei lavoratori). Tra i lavori vietati nel periodo di gravidanza rientrano le mansioni che comportano il trasporto e il sollevamento pesi.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per uniformare l’attività degli uffici territoriali, in merito a provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto.

Gli uffici territoriali dell’Ispettorato potranno, su richiesta, adottare il provvedimento di interdizione, anche nel periodo post parto e fino al settimo mese di vita del bambino.

Qualora il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel DVR Documento valutazione rischi, la destinazione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela alla lavoratrice, con l’interdizione al lavoro stabilita dall’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di destinare ad altre mansioni.

Per informazioni:

UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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