1° ottobre, al via la Patente a punti nei cantieri – Pubblicato il Decreto Attuativo

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, sono state individuate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti. 

Ricordiamo infatti che dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno possedere una patente a punti (o patente a crediti). 

La patente sarà rilasciata, in formato digitale, presentando domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente: 

  1. iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; 
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal citato decreto; 
  4. possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); 
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – ove previsto; 
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); 
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) – ove previsto. 

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d) ed f) deve essere attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), e) e g) deve essere attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.  

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. 

Saranno escluse dal possesso della patente le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.  

Saranno altresì escluse le imprese con attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in classifica pari o superiore alla III (per appalti fino a € 1.033.000,00).   

La domanda per il rilascio della patente a punti potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi i consulenti del lavoro. 

L’accesso al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avverrà attraverso modalità informatiche che assicureranno l’identità del soggetto che effettuerà l’accesso per conto dell’impresa o lavoratore autonomo. 

All’esito della presentazione della domanda sarà rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale. 

Nell’attesa del rilascio della patente, a seguito della presentazione della domanda, sarà comunque consentito lo svolgimento dell’attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

In caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei requisiti minimi per il rilascio, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, è disposta la revoca della patente. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente. 

La patente ha un punteggio iniziale di trenta crediti e le violazioni comportano decurtazioni di crediti, con diverse penalità per specifiche violazioni. In caso di incidenti gravi, la patente può essere sospesa cautelativamente per un massimo di dodici mesi. Gli atti e i provvedimenti risultanti dagli accertamenti ispettivi devono essere notificati entro trenta giorni alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.   

I crediti decurtati possono essere reintegrati attraverso la frequenza di corsi specifici. Inoltre, dopo due anni dalla notifica degli atti, la patente può essere incrementata gradualmente se l’impresa o il lavoratore autonomo non ha ricevuto ulteriori sanzioni. L’adozione di modelli di organizzazione e gestione può comportare un incremento di cinque crediti.   

Una patente con meno di quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili specificati. L’attività in tali cantieri senza la patente o con un punteggio inferiore a quindici crediti può comportare sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro e l’esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Nel caso di punteggio inferiore, è consentito il completamento dell’attività oggetto d’appalto solamente nel caso in cui i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.  

Le novità della normativa coinvolgono anche il Committente o responsabile dei lavori, andando a modificare il comma 9 dell’art. 90 del Dlgs 81/2008. Si introduce, infatti, l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare, oltre all’Idoneità Tecnico Professionale, anche il possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.  

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo, o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver provveduto alla suddetta verifica, prima dell’inizio dei lavori oggetto del titolo abilitativo, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (modifica articolo 157 del Dlgs 81/2008). Le informazioni relative alla patente confluiranno in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.  

Con il decreto sono state inserite anche alcune novità in ambito lavorativo. È prevista l’applicazione al personale impiegato nell’appalto e sub-appalto di opere e servizi di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. 

Per informazioni sulla patente a punti, presentazione delle domande per il rilascio, verifica/redazione dei documenti di valutazione dei rischi DVR, corsi formazione e le attestazioni SOA è possibile contattare l’ufficio sicurezza dell’Associazione Commercianti Albesi. 

 

UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226596
e-mail servizi@acaweb.it

 

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui