- PREMESSA
Il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo (c.d. Whistleblowing).
Lo scopo del presente manuale è quello di illustrare la procedura di segnalazione e di gestione delle segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni.
- QUALI SITUAZIONI POSSONO ESSERE SEGNALATE
Possono essere oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e, in particolare:
a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
c) violazione della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
d) violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
e) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori sopra indicati.
Possono essere oggetto di segnalazione anche le informazioni sulle violazioni non ancora poste in essere, che però il segnalante ritiene possano configurare violazione sulla base di elementi concreti e oggettivi.
Non sono invece soggette a tutela, e quindi ineseguibili, le informazioni:
a) riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
b) aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
c) fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
d) relative a informazioni già di dominio pubblico;
e) aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
f) aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all’origine razziale o etnica del segnalato;
g) relative a richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti dell’azienda (c.d. diritti privacy), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003.
Eventuali segnalazioni manifestamente infondate, o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altro uso improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione sono vietate, non verranno prese in considerazione e potranno essere passibili di sanzioni e/o azioni avanti all’Autorità Giudiziaria. In caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie, il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.
- CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
I soggetti che possono effettuare una segnalazione relativa a violazioni conosciute nell’ambito del rapporto lavorativo o di una collaborazione con la Servizi A.C.A. S.r.l., sono i seguenti:
a) dipendenti dell’azienda Servizi A.C.A. S.r.l., ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015, o dall’art. 54 bis D. Lgs. n. 50/2017;
b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Servizi A.C.A. S.r.l.;
c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività in favore della Servizi A.C.A. S.r.l.;
e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso l’azienda;
f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
g) i Facilitatori;
h) le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
i) i colleghi di lavoro del segnalante.
A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica qualora la Segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene nei seguenti casi:
a) quando il rapporto di lavoro o di collaborazione è in essere;
b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
c) durante il periodo di prova;
d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- TUTELA DEL SEGNALANTE
L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate a persone diverse da quelle incaricate a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni. Ciò anche al fine di evitare l’esposizione dello stesso a ritorsioni che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.
L’identità del Segnalante può essere rivelata in caso di consenso espresso dello stesso, ovvero di comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione nell’ambito dei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona segnalata. In tal caso, al segnalante è data preventiva comunicazione scritta avente ad oggetto le ragioni della rivelazione dei dati riservati. In ogni caso, l’incaricato alla gestione delle segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell’identità del segnalante, del facilitatore, della persona segnalata o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
- DIVIETO DI RITORSIONE
Il Segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione. In particolare, sono considerate ritorsioni:
a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
b) retrocessione di grado o mancata promozione;
c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
e) note di demerito o referenze negative;
f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) annullamento di una licenza o di un permesso;
o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Oltre a queste, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance appositamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.
Le ritorsioni sono nulle e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.
Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di ritorsioni nei confronti del Segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione e l’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla stessa è a carico di colui che li ha posti in essere.
In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dal Segnalante, se il medesimo dimostra di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza della Segnalazione medesima.
- TUTELA DELLA PERSONA SEGNALATA
Al segnalante che effettui delle segnalazioni vietate, e in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l’unico scopo di danneggiare la persona segnalata, le misure di protezione descritte al punto 4.4 non possono trovare applicazione in suo favore.
Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, l’azienda si riserva di irrogare al segnalante apposita sanzione disciplinare.
La persona segnalata che venga informata di una segnalazione a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta alla persona incaricata di gestire le segnalazioni per conoscere l’identità del Segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.
- COM’È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
Coloro che intendano effettuare una segnalazione possono farlo con le seguenti modalità:
a) utilizzando il canale di segnalazione interna;
b) tramite il canale esterno gestito dall’ANAC;
c) mediante divulgazione pubblica tramite stampa o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Il soggetto segnalante può sempre rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria presentando denuncia in merito ai fatti o alle condotte rilevanti di cui sia venuto a conoscenza.
- CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
8.1 OGGETTO E REQUISITI
Per effettuare una Segnalazione, l’azienda mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati di cui al precedente art. 4 una specifica piattaforma informatica denominata Mywhistleblow, di cui all’indirizzo www.acaweb.it/acaweb.mywhistleblow.it. Il Segnalante, al termine della compilazione dei campi richiesti dalla procedura, riceverà un codice numerico che gli consentirà di accedere alla segnalazione, di seguirne l’elaborazione, di comunicare in modo sicuro con l’organizzazione e ricevere riscontro alla segnalazione.
Tale piattaforma è accessibile da qualunque dispositivo, e consente la gestione del processo di segnalazione anonima di illeciti da parte sia dei dipendenti sia dei collaboratori esterni all’azienda. Il sistema è conforme alle indicazioni ed alle caratteristiche contenute nel Decreto e nelle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).
Sono prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
La Segnalazione deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile. Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, quali:
a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
b) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della Segnalazione;
c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l’attività);
d) gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione;
e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
f) ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Affinché una Segnalazione sia circostanziata, i requisiti di cui al punto precedente non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.
Attraverso il canale informatico, il Segnalante verrà guidato in ogni fase della Segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.
È indispensabile che gli elementi riportati nella segnalazione siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.
In alternativa alla modalità di Segnalazione appena descritta, questa può essere effettuata anche in forma orale mediante la richiesta da parte del Segnalante di fissazione di un incontro diretto presso la Servizi A.C.A. S.r.l..
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi fondamentali applicabili al trattamento di cui all’art. 5 del GDPR. Per ulteriori informazioni o per sapere come esercitare i propri diritti sulla privacy, consultare l’Informativa sulla privacy allegata, o contattare il Data Protection Officer nominato dalla Servizi A.C.A. S.r.l. all’indirizzo dpo@acaweb.it.
8.2 GESTIONE
La gestione del canale di Segnalazione interna è affidata ad un incaricato appositamente nominato, che è pertanto il soggetto destinatario delle Segnalazioni.
Il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni svolge le seguenti attività:
a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) svolge un’analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all’ambito di applicazione del Decreto e, in generale, della Procedura;
c) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto, in particolare:
– manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
– produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.
In tal caso, il soggetto incaricato ai sensi di quanto previsto dal Decreto dovrà fornire una motivazione scritta al Segnalante circa le ragioni dell’archiviazione;
d) nell’ipotesi in cui non sia archiviata, prende in carico la gestione della Segnalazione.
Nel gestire la Segnalazione di sub d) di cui al punto precedente, il soggetto incaricato:
a) mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni. A tale riguardo, la piattaforma consente la comunicazione diretta tra Segnalante ed incaricato della gestione delle segnalazioni per consentire a quest’ultimo l’integrazione delle informazioni utili a completare l’istruttoria. Ciò avviene tramite un’apposita chat interna riservata ed anonima;
b) dà seguito alle Segnalazioni ricevute;
c) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.
8.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL’ISTRUTTORIA
L’istruttoria è l’insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle Segnalazioni interne pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull’identità del Segnalante e sull’oggetto della Segnalazione. L’istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati.
Durante la fase istruttoria, al fine di valutare una Segnalazione interna, l’incaricato alla gestione delle segnalazioni può svolgere le opportune indagini interne, sia direttamente sia incaricando un soggetto interno o esterno all’azienda, fermo restando l’obbligo di riservatezza.
È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell’investigazione nello svolgimento della stessa.
Di ogni investigazione, il soggetto incaricato prepara un report finale contenente almeno:
- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.
Qualora, a seguito dell’attività istruttoria svolta, sia stata ravvisata la fondatezza della Segnalazione, il soggetto incaricato alla gestione delle segnalazioni intraprenderà le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive.
Qualora invece riscontri l’infondatezza della Segnalazione interna procederà all’archiviazione e alla comunicazione al Segnalante.
8.4 MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE
Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software, sia attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all’uopo istruite.
I dati sono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione interna, e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di Segnalazione interna.
- CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO GESTITO DALL’ANAC
Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) è stata effettuata una segnalazione interna attraverso il canale messo a disposizione della Servizi A.C.A. S.r.l., la quale, tuttavia, non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dalla Legge, alcuna attività circa l’ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell’esito delle analisi interne svolte. È bene precisare, pertanto, che per “avere seguito”, la norma non intende che le aspettative del segnalante, in termini di risultato della segnalazione, debbano essere necessariamente soddisfatte;
b) il segnalante, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna attraverso il canale messo a disposizione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive (si pensi ad esempio all’ipotesi in cui il segnalante ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati);
c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un’Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell’ambiente;
il segnalante può effettuare una segnalazione ricorrendo al canale di segnalazione esterno istituito a tal scopo dall’ANAC.
Il canale di segnalazione esterno, analogamente al canale interno, garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- DIVULGAZIONE PUBBLICA
Oltre alle modalità sopra descritte, è possibile possono effettuare una Segnalazione esterna che consiste nella divulgazione pubblica, attraverso la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica delle violazioni può avvenire se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:
a) ad una Segnalazione interna, a cui il soggetto incaricato di gestire tali segnalazioni non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione), ha fatto seguito una Segnalazione esterna ad Anac la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
b) la persona ha già effettuato direttamente una Segnalazione esterna all’Anac la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro i predetti termini ragionevoli;
c) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse oppure possa comportare il rischio di Ritorsione oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Resta ferma la possibilità di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie e contabili competenti per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
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Il Titolare del trattamento dei dati è SERVIZI A.C.A. S.R.L., con sede legale sita in Piazza San Paolo n. 3, 12051 Alba (CN). L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è disponibile presso la sede della società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità infra indicate. La informiamo che il titolare del trattamento dei dati ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), cui è possibile rivolgersi scrivendo all’indirizzo mail: dpo@acaweb.it
Finalità e basi giuridiche del trattamento
La SERVIZI A.C.A. S.R.L., in qualità di Titolare del Trattamento, informa che tratterà i dati forniti dal segnalante al fine di assicurare:
a) la corretta e completa gestione del procedimento Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia;
b) le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
c) la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
d) la risposta ad una richiesta dell’Autorità.
Il trattamento ha come base giuridica l’adempimento di obblighi di legge.
Categorie di dati personali trattati
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- dati comuni: dati anagrafici e di contatto nel caso in cui il segnalante decida di non rimanere anonimo; dati relativi al rapporto di lavoro e, la funzione svolta, ovvero gli elementi caratterizzanti la segnalazione;
- dati particolari: dati idonei a rivelare l’origine razziale ed ernica, dati relativi allo stato di salute e la vita sessuale, ecc. qualora il segnalante decida liberamente di fornirli quali elementi caratterizzanti della segnalazione.
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- autorità competenti (es. Autorità giudiziarie e organi di polizia) che ne facciano formale richiesta; in tale ipotesi, la comunicazione dei dati è necessaria ad adempiere un obbligo di legge.
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Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati personali
I dati raccolti verranno conservati per un periodo non superiore a cinque anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’esito della segnalazione, nonché per tutto il periodo necessario allo svolgimento di eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità, o per esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) Ai sensi dell’art. 13, comma 2°, lett. d), del Regolamento 679/2016 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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