Con l’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, è stata introdotta una nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionali, per la quale l’Inps ha fornito le indicazioni operative attraverso la circolare n. 107 del 5 luglio 2017. L’articolo 2-bis del c.d. Decreto Dignità (decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96) ha apportato, poi, delle modifiche normative, illustrate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale attraverso la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018.
Cos’è il lavoro occasionale? Si tratta di una prestazione professionale che può essere fornita da persone che desiderano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
In seguito all’abrogazione del sistema dei voucher precedentemente utilizzato per retribuire questa particolare formula lavorativa, sono stati introdotti due nuovi strumenti. Si tratta del Libretto Famiglia (LF) e del Contratto di prestazione occasionale (Cpo). Dunque chi richiede e chi offre questo tipo di prestazioni professionali ora deve far riferimento ai voucher lavoro occasionale per la retribuzione.
COME FUNZIONANO I VOUCHER?
Le due nuove forme contrattuali adottate al posto dei vecchi buoni lavoro si differenziano in base alla categoria di utilizzatori che possono usufruirne. Chi sono gli utilizzatori? Sono i datori di lavoro che decidono di acquistare prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori, ovvero prestatori.
Qual è la differenza? Il LF può essere utilizzato solo da utilizzatori privati, che non hanno un’azienda e non sono liberi professionisti. Al Cpo, invece, possono accedere professionisti, lavoratori autonomi, imprese, associazioni ed enti privati, e le pubbliche amministrazioni. Ciascuno strumento prevede, inoltre, modi e tempi diversi per comunicare la prestazione, ambiti diversi per i quali è applicabile questa forma lavorativa, ovvero diversi oggetti della prestazione, e differenti regimi per i compensi e le contribuzioni obbligatorie.
La gestione informativa e finanziaria delle prestazioni di lavoro occasionali è stata affidata all’ente previdenziale. Dunque, l’Inps gestisce i versamenti effettuati dai datori di lavoro ed eroga i compensi per i lavoratori.
CHE COSA CAMBIA CON IL DECRETO DIGNITÀ?
Il decreto Dignità, ovvero il provvedimento legislativo recante ‘disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese’ emanato dal Governo italiano, ha introdotto alcune novità relative alle modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale. Le nuove disposizioni prevedono l’adozione di regimi speciali per i settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali. Inoltre modificano le modalità di pagamento della prestazione, in maniera tale che i lavoratori possano percepire il compenso in tempi più brevi.
Ecco le principali novità:
• per il settore agricolo viene esteso da 3 a 10 giorni il periodo entro cui si può rendere la prestazione lavorativa e viene semplificata la modalità di dichiarazione preventiva della prestazione da parte dell’utilizzatore;
• per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore turistico, il ricorso al contratto di prestazione occasionale viene esteso alle imprese che hanno fino ad 8 dipendenti a tempo indeterminato, a fronte del limite di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente;
• per gli enti locali viene introdotta la possibilità di indicare, nella dichiarazione preventiva della prestazione, un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni consecutivi;
• modifica delle modalità di registrazione dei prestatori sul portale web dell’Inps, con l’obbligo di autocertificazione dell’appartenenza ad una delle seguenti categorie:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni di età, iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario;
– disoccupati;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito;
– per il settore agricolo, soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Gli utilizzatori che ricorrono a queste tipologie di prestatori possono erogare compensi fino ad un massimo di 6.666 euro l’anno, a fronte dei 5.000 euro normalmente previsti dalle norme vigenti. Coloro che sono già registrati devono provvedere ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica, indicando lo status giuridico secondo le modalità indicate nella circolare Inps 103 / 2018;
• i prestatori, richiedendolo espressamente in fase di registrazione, possono riscuotere il compenso dopo 15 giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata presso qualsiasi sportello postale, presentando univoco mandato ovvero autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore. Per farlo il lavoratore deve validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa al suo termine, attraverso la procedura informatica, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa. La validazione comporta l’immediata disposizione di pagamento del compenso.
La nuova procedura ha un costo per il prestatore pari a 1,75 euro, che viene trattenuto direttamente dall’Inps a valere sul compenso spettante. Questa modalità si aggiunge a quelle già previste (accredito su conto corrente bancario o bonifico bancario domiciliato), che vanno effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
• possibilità per gli utilizzatori di versare le somme destinate a compensare le prestazioni occasionali anche tramite uno degli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, oltre che utilizzando le modalità già previste dalla vigente normativa (modello F24 o strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito attraverso il sistema di pagamento ‘pagoPA’ di Agid).
Di seguito illustriamo nel dettaglio questi nuovi strumenti, come funzionano e come potervi accedere.
LIBRETTO FAMIGLIA
Il Libretto Famiglia può essere utilizzato per acquisire prestazioni professionali in relazione a lavori domestici, incluse le attività di giardinaggio, pulizia o manutenzione, all’assistenza domiciliare per bambini, anziani, persone ammalate e disabili, e all’insegnamento privato supplementare.
È composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro, da usare per retribuire attività lavorative della durata massima di 1 ora. Il compenso effettivo del prestatore è pari a 8 euro.
DESTINATARI
Il LF è rivolto a persone fisiche, che non esercitano attività professionale o d’impresa. Gli utilizzatori non devono avere in corso o avere avuto nei 6 mesi precedenti rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con i prestatori.
COME FUNZIONA?
Al termine della prestazione lavorativa, ed entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della stessa, il datore di lavoro deve dare comunicazione dei dati identificativi del lavoratore, del compenso concordato, del luogo, della durata e dell’ambito di svolgimento della prestazione, e delle altre informazioni necessarie.
Una volta comunicate le informazioni, il prestatore riceve tramite mail o sms la notifica relativa alla loro trasmissione. L’Inps provvede quindi ad erogare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività lavorativa, il compenso previsto.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Il Cpo è un contratto mediante il quale un utilizzatore può acquisire, in modo semplice, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 euro, ovvero al compenso previsto per 4 ore lavorative giornaliere. La paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti, ma non deve essere più bassa di 9 euro l’ora, salvo che per il settore agricolo, per il quale sono previste condizioni particolari di applicazione della normativa.
CHI PUÒ USARLO?
Possono fare ricorso al Cpo professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, e pubbliche amministrazioni. Queste ultime possono usarlo solo per esigenze temporanee o eccezionali, per specifiche attività previste dalla legge. Anche in questo caso, gli utilizzatori non devono avere in corso o avere avuto rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori nel semestre precedente.
Questa tipologia contrattuale non può essere utilizzata nei seguenti casi:
– datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione di quelli operanti nel settore del turismo per i quali è previsto il regime speciale introdotto da c.d. decreto Dignità e per gli enti locali, per i quali non vale tale limite;
– imprese del settore agricolo, eccetto che per le prestazioni fornite dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96, nel caso in cui questi ultimi non sono iscritti, per l’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
– imprese edili, operanti in settori affini all’edilizia, nel settore delle miniere, cave e torbiere, e che esercitano l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;
– esecuzione di appalti di opere o servizi.
RESTRIZIONI D’USO
Le imprese agricole possono ricorrere al Cpo solo per l’impiego di lavoratori che rientrano nelle seguenti categorie:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– studenti di età inferiore a 25 anni;
– disoccupati o persone che hanno la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) all’ANPAL;
– percettori di prestazioni integrative del salario.
Nel caso del settore agricolo, il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non può essere comunque inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative e la prestazione non può durare più di 10 giorni.
ADEMPIMENTI PREVISTI
Per attivare il contratto l’utilizzatore deve comunicare, attraverso il servizio online ed entro un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati identificativi del prestatore, la retribuzione concordata, luogo, durata, tipologia e settore dell’attività lavorativa, e tutte le informazioni necessarie. Effettuata la comunicazione, il lavoratore riceverà tramite mail o sms relativa notifica e l’Inps provvederà ad erogare il compenso entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’incarico professionale.
In alternativa, il prestatore può validare la prestazione tramite l’apposito servizio web predisposto dall’Inps, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, e riscuotere il compenso, che viene immediatamente messo in pagamento, presso gli sportelli postali.
LIMITI ECONOMICI
Sia il Libretto Famiglia che il Contratto di prestazione occasionale sono soggetti ai seguenti limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione e ai compensi percepiti dai prestatori, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione:– per ciascun lavoratore compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;– per ciascun datore di lavoro compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori. Fanno eccezione gli utilizzatori che fanno ricorso a lavoratori che siano pensionati, studenti con meno di 25 anni di età o percettori di prestazioni di sostegno del reddito, che possono computare gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori nella misura del 75%, fino ad un massimo annuo di 6.666 euro;– compensi di importo non superiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente fornite da ogni lavoratore a favore del medesimo datore di lavoro.
Dunque, ricapitolando, un lavoratore non può percepire più di 5.000 euro l’anno per prestazioni occasionali e non più di 2.500 euro l’anno per quelle effettuate presso uno stesso datore di lavoro. Il datore di lavoro, dal canto suo, può ricorrere a più prestazioni di lavoro occasionale e a diversi prestatori purché i compensi per le attività lavorative non superino i 5.000 euro l’anno e i 2.500 euro per un singolo prestatore, salvo le eccezioni previste.
ASSICURAZIONE PER I PRESTATORI
I lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali hanno diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e a quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gli oneri assicurativi sono interamente a carico degli utilizzatori.