UNA TANTUM DI EURO 150,00 A FAVORE DEI LAVORATORI: SINTESI NORMATIVA E ISTRUZIONI PER LE AZIENDE

Il c.d. Decreto Aiuti-Ter (d.l. 144/2022), pubblicato il 23 settembre u.s., ha previsto la corresponsione di un’indennità una tantum di euro 150,00 a diverse categorie di lavoratori, da erogare con lo stipendio di novembre.

L’INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e con il successivo Messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022 ha reso operativa la misura fornendo chiarimenti amministrativi sulla stessa e sui requisiti, oltreché le istruzioni applicative.

CORRESPONSIONE DELL’UNA TANTUM DI € 150,00: REQUISITI GENERALI

I datori di lavoro dovranno corrispondere l’una tantum di Euro 150,00 a tutti i lavoratori dipendenti che:

– siano in forza nel mese di novembre 2022,

– per i quali a novembre 2022 risulti un imponibile previdenziale che non ecceda il limite massimo di 1.538,00 euro, anche se in tale mese dovesse risultare contribuzione figurativa parziale,

– non percepiscano trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022,

– non siano componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (di cui al D.L. 4/2019).

ATTENZIONE: come precisato dalla normativa l’erogazione dell’una tantum è subordinata alla dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici e che nessuno nel proprio nucleo familiare percepisca il reddito di cittadinanza.

L’Inps specifica, inoltre, che:

– qualora nel mese di novembre vi sia contribuzione figurativa totale e quindi la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati ad esempio cassa integrazione (CIGO-CIGS-FIS-FSBA-CISOA), percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali, l’indennità va comunque erogata e come soglia retributiva si farà riferimento all’imponibile previdenziale teorico del mese di novembre, cioè quello che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato;

– la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

QUANDO CORRISPONDERE L’UNA TANTUM DI € 150,00

Per quanto concerne le tempistiche di erogazione – da parte dei datori di lavoro – dell’indennità una tantum di 150 euro, la norma fa riferimento alla “retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022”. A tale riguardo, l’INPS, nella Circolare n. 116/2022, precisa che si tratta della retribuzione di competenza di novembre anche se pagata nel mese di dicembre.

Si precisa inoltre che l’indennità:

– aumenta di Euro 150,00 il netto in busta del lavoratore beneficiario;

– non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali;

– in caso di più rapporti di lavoro contemporaneamente, l’Inps chiarisce che l’una tantum può essere percepita UNA SOLA VOLTA. In tal caso, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità;

– non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano erogato la predetta indennità di € 150,00, l’Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA

I datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, dovranno corrispondere l’indennità una tantum di € 150,00 ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno ed anche a tempo parziale, pubblici e privati, con rapporto in essere nel mese di novembre 2022.

Si specifica e si sintetizza che sono quindi inclusi i lavoratori:

– a tempo indeterminato/determinato (tempo pieno/parziale)
– stagionali
– apprendisti
– intermittenti
– dello spettacolo (lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo FPLS)
– somministrati

Per i lavoratori del settore domestico (colf/badanti, ecc.) e per gli operai agricoli a tempo determinato (c.d. OTD), si resta in attesa di pubblicazione da parte dell’Inps della circolare integrativa, come da dettame normativo.

ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI: I CASI DI RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DA PARTE DELL’INPS

L’Inps ha diramato anche indicazioni anche in merito ad altre categorie di soggetti rientranti nella normativa (art. 18 del decreto).

Pertanto l’INPS eroga, a domanda, l’indennità una tantum pari a € 150,00 a:

– lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, seppur non in forza nel mese di novembre 2022, abbiano nel 2021 svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 13);

– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 14).

Per effettuare la domanda, i suddetti soggetti possono consultare direttamente il sito www. Inps.it oppure possono presentarla tramite patronato. Ricordiamo che il nostro patronato ENASCO (tel. 0173/226611) è a disposizione per l’effettuazione delle domande.

Il decreto legge Aiuti-Ter, all’articolo 19 ha previsto l’erogazione del presente bonus – previa determinati requisiti – ad ulteriori categorie di soggetti per le quali l’Inps (come accennato precedentemente) pubblicherà prossimamente una circolare integrativa al fine di illustrarne i dettagli operativi. Ci si riferisce anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), ai collaboratori autonomi occasionali, ai percettori di trattamenti pensionistici, di Naspi, di Dis-coll, di Cassa Covid, di Reddito di Cittadinanza, di Disoccupazione agricola.

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

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